Dopo essere stata licenziata il 18 dicembre scorso dalla
Commissione Bilancio del Senato, senza modifiche al testo della
Camera, senza modifiche al testo della Camera, dopo una lunga
giornata dedicata all'esame degli emendamenti (344
dall'opposizione, tutti respinti), ieri mattina è approdata in
assemblea del Senato, la
manovra finanziaria per l’anno
2008.
La Finanziaria dovrebbe essere approvata dal Senato nella giornata
di domani venerdì 22 dicembre.
Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo del Senato. Per la
Finanziaria sono in programma tre voti di fiducia: i primi due oggi
giovedì 21 dicembre, il terzo domani venerdì 22 dicembre. Lo ha
riferito il capogruppo del Prc al Senato,
Russo Spena.
Ricordiamo le
misure nel campo dell’edilizia rilevabili
all’ultimo testo in corso di approvazione al Senato.
Imposta comunale immobili (articolo 1, comma 5)
Arriverà dal 2008 un nuovo sconto Ici sulla prima casa che si
aggiungerà a quello di 103,29 euro già esistente. Si tratta di un
“taglio” dell'1,33 per mille dell'aliquota sulle prime case con un
beneficio che, però, non potrà superare i 200 euro. Vale per tutti,
fatta eccezione solo per ville e case di lusso. Il governo calcola
che così il 40% delle famiglie non pagherà l'Ici sulla prima casa
per niente.
Dal 2009 i singoli comuni potranno fissare un’aliquota ICI
inferiore al 4 per mille per i proprietari di immobili che
installano impianti da fonti rinnovabili per la produzione di
energia elettrica e/o termica per uso domestico.
Proroga del 36% delle ristrutturazioni edilizie (articolo 1,
commi 17, 18 e 19)
La detrazione Irpef del 36% e l'aliquota Iva agevolata al 10% per i
lavori di ristrutturazione degli edifici viene prorogata per gli
anni 2008, 2009 e 2010. La detrazione è, anche, possibile per i
privati che acquistano una casa entro il 30 giugno 2011
dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31
dicembre 2010. Il costo della manodopera deve essere evidenziato in
fattura.
Sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione
invernale (articolo 1, comma 20)
La detrazione Irpef del 55% per gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione viene prorogata alle spese sostenute entro il 31
dicembre 2009.
Efficienza energetica degli edifici (articolo 1, commi 20,
21, 22, 23 e 24)
Viene estesa fino al 31 dicembre 2010 anche la detrazione fiscale
del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici prevista
dalla Finanziaria dell'anno scorso. Per la sostituzione di finestre
e infissi e per l’installazione di pannelli solari termici non più
è richiesto l’attestato di qualificazione energetica; viene
aggiunta la tabella contenente i requisiti di trasmittanza termica
per gli interventi edilizi di cui all’articolo 1, comma 345, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; tabella che, di fatto sostituisce,
con decorrenza 1 gennaio 2007, la precedente tabella in cui non
erano stati correttamente individuati i requisiti di trasmittanza
termica di coperture e pavimenti.
Nessun obbligo di attestato energetico nel caso di semplice
sostituzione di infissi esterni e di installazione di pannelli
solari termici in singole unità immobiliari.
Incentivi per studi associati (articolo 1, commi 70, 71, 72,
73, 64, 75 e 76)
Viene confermato il credito d'imposta riservato agli studi
professionali associati, pari al 15% dei costi sostenuti per
l'ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli
immobili utilizzati e per l'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di beni mobili e arredi specifici, attrezzature
informatiche, macchine d'ufficio, impianti e attrezzature varie
nonché programmi informatici e brevetti concernenti nuove
tecnologie di servizi.
L'agevolazione è destinata agli studi professionali o alle altre
entità giuridiche anche in forma societaria, formati da quattro a
dieci professionisti ed fruibile da tutti i soggetti che esercitino
l'attività professionale all'interno della struttura aggregata.
Gli incentivi previsti dalla nuova finanziaria riguardano le
operazioni di aggregazione del triennio 2008-2010 e spettano per le
spese sostenute dalla nascita della nuova struttura e nei
successivi dodici mesi.
Espropriazioni (articolo 1, commi 89 e 90)
Vengono modificati i criteri di calcolo dell’indennità di
espropriazione delle aree edificabili con una modifica al testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
L’indennità di espropriazione di un’area edificabile sarà
determinata nella misura pari al valore venale del bene e soltanto
quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di
riforma economico sociale, l’indennità è ridotta del 25 per
cento.
Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando
esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato
ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria
che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella
determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10 per
cento.
Standard urbanistici (articolo 1, commi 258 e 259)
Con i due commi viene precisato che fino alla definizione della
riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree
necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono
definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione
gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile,
di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in
rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore
della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere,
inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato,
concordato e sociale.
Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla
realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo
urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della
qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell’ambito
delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento
di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della
capacità edificatoria prevista.
Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni (articolo 1, comma
289)
Con l’introduzione di una modifica al Testo unico in edilizia (DPR
n. 380/2001), a decorrere dall’1 gennaio 2009, nei regolamenti
edilizi deve essere previsto che per il rilascio del permesso a
costruire, deve essere prevista per le nuove costruzioni,
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica
con fonti rinnovabili con una produzione minima, per ognu unità
abitativa di 1 KW; nel caso di costruzioni industriali con
superficie superiore a 100 mq. la produzione minima passa a 5
KW.
Arbitrati e accordi bonari con modifica del d.lgs. n.
163/2006 (articolo 3, comma 19)
Cancellazione dell’istituto dell’arbitrato cui si aggiunge una
grande responsabilità sia per il responsabile del procedimento che
per la commissione prevista al comma 5 dell’articolo 240 del
Codice; il responsabile del procedimento risponde sia sul piano
disciplinare sia di danno erariale nel caso in cui non abbia svolto
le funzioni assegnate dall’articolo 240 del Codice entro i termini
previsti nei vari commi del citato articolo mentre la commissione
di cui al citato comma 5 che ha l’onere di formulare la proposta di
accordo entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle
riserve, perderebbe il diritto a qualsivoglia compenso.
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