Sul Supplemento. Ordinario. alla Gazzetta Ufficiale 8 Febbraio
2006, n. 32, è stata pubblicata la legge 25 gennaio 2006, n. 29,
recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2005".
La legge precisa che il Governo è delegato ad adottare, entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati
alla legge stessa e che i decreti legislativi sono adottati, nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
Tra le direttive delle quali è prevista l'attuazione, vengono
segnalate:
- la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
- la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di
sicurezza per le gallerie della rete transeuropea;
- la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE
Inoltre, con l'art. 11, relativo ad adempimenti in materia di
rifiuti pericolosi, viene precisato che i produttori di rifiuti
pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o
di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di
carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario
proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 22 del 1997 e che sono tenuti alla comunicazione
annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni
precisando, però, che tali disposizioni non si applicano ai rifiuti
urbani
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