Per il TAR Lazio l’osservanza delle norme in materia di sicurezza
non può essere riferita anche all’osservanza degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Un consorzio, escluso da una gara bandita dall’ANAS, ha impugnato
l’aggiudicazione definitiva della gara stessa a favore dell’impresa
vincitrice, contestandone la legittimità sul presupposto che, alla
ripetuta procedura concorsuale, sarebbe stata illegittimamente
ammessa a partecipare l’impresa seconda classificata.
Il ricorso proposto dal consorzio ricorrente si basa sui seguenti
motivi:
- violazione del bando di gara e del disciplinare di gara;
- violazione della lex specialis in ordine alle regole di
ammissione alla gara dei concorrenti;
- violazione e falsa applicazione dei principi informanti le
procedure ad evidenza pubblica;
- eccesso di potere per mancata valutazione dei requisiti e delle
dichiarazioni di ammissione.
Il consorzio ricorrente ha, quindi, adito il Tar Lazio per
ottenere:
- l’annullamento del provvedimento con cui la seconda
classificata è stata ammessa alla gara;
- l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva
del predetto appalto alla impresa aggiudicataria;
- la condanna dell`ANAS al risarcimento del danno.
Nel ricorso il consorzio ha fatto presente - e dimostrato senza
essere contestato dalla stazione appaltante - che, in virtù
dell’esclusione dalla gara della
seconda classificata e
della successiva riformulazione della media delle offerte, sarebbe
risultato aggiudicatario della gara.
Nel merito, il Collegio giudicante ritiene fondata la motivazione
addotta dal ricorrente, secondo il quale la
seconda
classificata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non aveva
inserito nella propria offerta la dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR n. 445/2000 con cui il concorrente o un suo
procuratore, assumendone la responsabilità, attesta l’osservanza
all’interno della propria azienda degli
obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa, requisito richiesto, a pena
di esclusione, dal disciplinare di gara.
Il Tar Lazio non ritiene idoneo ad incidere sulla fondatezza di
detta motivazione del ricorrente il rilievo dell’ANAS secondo cui
la dichiarazione resa dalla seconda classificata - di non trovarsi
in nessuna delle situazioni, che a norma dell’art. 75 del DPR n.
554/1999 comportano l’esclusione dalla gara - è stata correttamente
considerata come idonea ad accertare anche la sussistenza
all’interno dell’azienda della situazione di rispetto degli
obblighi di sicurezza.
Il Tribunale adito, in linea con quanto illustrato dal consorzio
ricorrente, evidenzia che la dichiarazione di cui all’art. 75 lett.
e) del DPR n. 554/1999 si riferisce a “
gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici” e, pertanto,
ha un oggetto radicalmente diverso da quello di cui alla omessa
dichiarazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, con
l’allegata sentenza n. 10227 del 22 ottobre 2007, accoglie il
ricorso annullando la determinazione e condannando l’ANAS al
pagamento a favore del consorzio ricorrente del risarcimento del
danno.
Fonte:
www.ance.it
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