All’ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri di oggi 21
dicembre il
Regolamento di attuazione ed esecuzione del
codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture, a norma dell’articolo 5 del DLG n. 163 del 2006.
Il Regolamento ha ottenuto il
via libera del pre-consiglio del
19 dicembre scorso e nel vertice di oggi alle ore 9,00 dovrebbe
avere la definitiva approvazione dopo che era stato varato, in via
preliminare, a luglio ed era stato esitato favorevolmente (?) dal
Consiglio di Stato con una parere favorevole ma con un gran numero
di osservazioni e condizioni; il parere del Consiglio di Stato ha
imposto al Ministero delle Infrastrutture una pesante rivisitazione
anche in considerazione del fatto che il Consiglio stesso al
paragrafo 3 del proprio parere n. 3262 del 17 settembre 2007 ha
esaminato le criticità dello schema di regolamento precisando che
sono causate, nella maggior parte dei casi dal fatto che,
successivamente alla predisposizione dello schema di regolamento,
era stato emanato il secondo decreto correttivo al Codice e
precisamente il D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 che demandava al
regolamento numerose nuove materie.
In conclusione il Consiglio di Stato precisava che
dovevano
essere eliminate o corrette le norme regolamentari che, pur
coerenti con la versione originaria del codice,
erano ora in
contrasto con il testo novellato dal secondo correttivo.
Ecco, quindi, i motivi del gran lasso di tempo trascorso dal metà
del mese di settembre ad oggi dovuto al fatto che il Ministero
delle Infrastrutture ha dovuto adeguare il Regolamento in
molteplici punti.
Il Regolamento è stato, dunque adeguato per colmarne i vuoti nelle
materie demandate dal secondo correttivo al potere regolamentare e
per eliminare le discrasie con le modifiche apportate dalla nuova
fonte primaria.
Ricordiamo tra le novità:
- il giro di vite per quelle imprese che non tutelano i
lavoratori;
- le sanzioni sino ad un massimo di 51.545 euro per le società
organismo di attestazione (SOA) che attestano in maniera errata i
requisiti delle imprese appaltatrici;
- i nuovi criteri ed indicazioni per valutare le offerte nelle
gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
E ricordiamo, per ultimo, che il nuovo Regolamento entrerà in
vigore, ai sensi dell’articolo 253, comma 2 del Codice dei
contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, 180 giorni dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che, quindi, con l’entrata
in vigore del Regolamento stesso andrà in pensione definitivamente
la legge n. 109/1994, tenuta per ora in vita per quelle parti che
si riferivano all’
appalto integrato, rinviato dal secondo
decreto correttivo all’entrata in vigore del nuovo Regolamento.
Sembra, quindi, che non appena entrerà in vigore il nuovo
Regolamento, il Codice dei contratti andrà, definitivamente a
regime ma è lecito porsi il problema di capire cosa succederà in
quelle regioni come la
Regione Siciliana dove, in atto
esiste un intreccio di norme statali e regionali ed infatti mentre
per i lavori pubblici si applica la legge regionale n. 7/2002 che
recepisce con modificazioni ed integrazioni la legge dello stato n.
109/1994, per i servizi e le forniture si applica il Codice dei
contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Per i lavori pubblici dovrebbe, quindi, continuare ad applicarsi il
vecchio Regolamento n. 554/1999 recepito nella Regione con
l’articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 7/2002, ma messo in
pensione dal nuovo regolamento, mentre per i servizi e forniture si
applicherebbe il nuovo Regolamento in corso di approvazione.
Pensate che confusione!
In allegato alla presente news, il testo del della prima versione
del nuovo Regolamento, senza le modifiche introdotte dopo il parere
del Consiglio di Stato. Non appena saremo a conoscenza del
risultato della seduta odierna del Consiglio dei Ministri, ne
daremo immediata comunicazione e metteremo a disposizione dei
nostri lettori il testo definitivo del Regolamento
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