Nel 2005, con il comma 9 dell’articolo 12 della legge n. 246 che
consente la liberalizzazione della vendita dei box e dei posti
auto, si è modificato l’articolo 41-sexies della legge n. 1150/1942
a cui, materialmente, è stato aggiunto il seguente comma: “Gli
spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono
gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a
favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono
trasferibili autonomamente da esse”.
Ma questa modifica non convince tant’è che, in chi desidera
acquistare, si è suscitato un certo scetticismo soprattutto perché
ciò che è stato annunciato significa:
- che si potranno trasferire liberamente le aree destinate a
parcheggio,
- che le aree destinate a parcheggio non sono gravate da diritti
d’uso in favore degli abitanti,>/li>
- che le aree trasferite non sono più collegate agli immobili per
i quali sono state obbligatoriamente realizzate né sono soggette
all’uso di coloro che le occupano o vi accedono.
Ad essere precisi, la modifica riguarda solo le aree che sono state
costruite in forza del primo comma dell’articolo 41-sexies della
legge n. 1150/1942 che, modificata il 6 agosto 1967 dalla legge n.
765, così recita: “Nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di
pertinenza delle costruzioni stesse devono essere riservati
appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro
quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione” e che,
successivamente, la legge n. 122/1989 ha ulteriormente corretto
dimezzando il rapporto in 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi.
L’effetto principale della legge del 2005, quindi, applicandosi
solo a quegli spazi per parcheggi realizzati in forza al primo
comma dell’articolo 41-sexies che “non sono gravati da vincoli
pertinenziali di sorta”, va a cancellare solo la relazione forzata
tra le unità immobiliari e le aree destinate a parcheggio: il
proprietario di questi parcheggi acquista, quindi, il diritto di
goderne e di disporne a prescindere dal godimento e dalla
circolazione delle unità immobiliari per le quali erano
appositamente stati costruiti.
Questi beni però fanno parte dei beni giuridici di interesse
pubblico e, come tali, non vengono intaccati dalle nuove
disposizioni di legge; per questo motivo gli spazi realizzati in
forza del primo comma dell’articolo 41-sexies della legge n.
1150/1942 sono destinati ad essere utilizzati dagli abitanti e, se
questo rispecchiasse la realtà, sarebbero compromesse le basi su
cui si fonda la funzione della vendita.
Inoltre, si deve considerare che la vendita di un bene non ha senso
se il valore del bene resta immutato e, poiché deve restare tale
per gli abitanti, la vendita può sussistere solo nel caso in cui
venga modificato il vincolo a parcheggio, sempre rispettando la
disciplina urbanistico-edilizia.
La diretta conseguenza di questo è, quindi, che nel caso di
contratti di vendita di parcheggi, “realizzati obbligatoriamente in
forza del primo comma dell’articolo 41-sexies della legge 17 agosto
1942 n. 1150”, si può rischiare che vengano considerati strumenti
che modificano il regime giuridico dei questi beni.
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