Nella Regione Marche, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale 49/2006 che ha dichiarato, tra le altre, anche
l'illegittimità della legge della regione Marche sul condono
edilizio, si torna ad applicare la legge nazionale 191/2004, meno
permissiva rispetto alla norma censurata.
Nella Regione Marche, secondo la legge regionale era possibile
condonare ampliamenti e nuove costruzioni eccedenti i limiti
previsti dalla legge statale.
Con la sentenza della Corte Costituzionale non sono più
possibili:
- condoni per i quali vi sia un ampliamento del manufatto superiore
al 30 per cento della originaria volumetria;
- condoni di nuove costruzioni eccedenti i 3.000 metri
cubi.
Ne scaturisce che dalla data di pubblicazione della sentenza della
Corte Costituzionale, gli abusi eccedenti i limiti più rigidi della
normativa nazionale non sono più condonabili e, quindi, le domande
di condono per le quali non sia stato concluso l'iter in senso
favorevole, diventano, a tutti gli effetti, delle autodenunce e per
e stesse dovrebbero essere attivate le procedure sanzionatorie
relativamente alle parti eccedenti i limiti imposti dalla norma
nazionale.
Per esempio se la domanda di condono era stata presentata per una
nuova costruzione di 4.500 metri cubi, la domanda stessa potrà
essere suddivisa in due e precisamente per una parte pari a 3.000
metri cubi la domanda potrà proseguire il suo iter mentre per la
parte eccedente i 3.000 metri cubi dovrà essere sottoposta alle
sanzioni previste dalla legge. Restano, invece, salvi i manufatti
eccedenti i limiti imposti dalla normativa nazionale, nel caso in
cui per gli stessi la domanda di consono si sia conclusa con esito
favorevole.
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