Con i tre Comunicati pubblicati sul supplemento n. 287 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 28 dicembre
scorso, in materia di variazioni colturali e di corretto
accatastamento di fabbricati (fabbricati non dichiarati e
fabbricati non più rurali) l’Agenzia prosegue l’attività in
attuazione delle disposizioni contenute nei commi 33 e 36
dell’articolo 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, (L. 286/06), in tema
di contrasto a evasione ed elusione fiscale in materia di
immobili.
Catasto Terreni: Aggiornamento della banca dati catastale in
base alle variazioni colturali risultanti dalle dichiarazioni
2007
L’Agenzia dopo aver provveduto già nel 2006 (Comunicato pubblicato
nella G.U. del 2 aprile u.s.,), procede anche nel 2007
all’aggiornamento della banca dati del catasto terreni (variazioni
delle qualità catastali e dei relativi redditi per intere
particelle o loro porzioni) sulla base dei dati contenuti nelle
dichiarazioni presentate nel 2007 all’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA), dai soggetti interessati ai fini
dell’erogazione dei contributi agricoli.
Si ricorda che:
- gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni
interessate con i relativi dati censuari, sono consultabili, per i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato in
Gazzetta Ufficiale, presso ciascun comune interessato, presso le
sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio
e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina
http://www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/fabbricati_non_dichiarati.htm.
- I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni,
avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il
termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale, innanzi alla
Commissione tributaria provinciale competente per territorio.
Fabbricati che non risultano dichiarati al catasto
Con il comunicato pubblicato oggi in G.U. è reso disponibile il
quarto elenco di particelle di catasto terreni sulle quali ricadono
fabbricati che non risultano dichiarati al catasto, individuate
anche attraverso un’attività di foto-identificazione condotta in
collaborazione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(Agea).
I precedenti comunicati inerenti sono del: 10 agosto 2007, 26
ottobre 2007 e 7 dicembre 2007.
Fabbricati per i quali sono venuti meno i requisiti soggettivi
per il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali
Inoltre, attraverso specifici accertamenti, sono stati individuati
gli immobili iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti
meno i requisiti soggettivi per il riconoscimento di ruralità ai
fini fiscali.
Per entrambe le categorie di fabbricati sopraindicati gli elenchi
delle particelle iscritte al catasto terreni individuate sono
consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del Comunicato in Gazzetta Ufficiale, presso ciascun comune
interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali
dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa
Agenzia, alla pagina
http://www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/fabbricati_non_dichiarati.htm.
Si ricorda che tali fabbricati devono essere dichiarati al catasto
edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali,
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto
Comunicato. Qualora gli interessati non presentino tali
dichiarazioni entro il termine previsto, gli Uffici provinciali
dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto
obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso,
all’accatastamento mediante predisposizione delle dichiarazioni
redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e a notificare i relativi
esiti.
Si precisa che l’identificazione dei fabbricati che non risultano
dichiarati in catasto è avvenuta attraverso un’attività di
foto-identificazione da immagini territoriali e successivi processi
“automatici” di incrocio con le banche-dati catastali, mentre
quella dei fabbricati che hanno perso i requisiti soggettivi per il
riconoscimento di ruralità a fini fiscali è avvenuta attraverso
incroci tra le banche-dati catastali e il Registro delle
imprese.
Si sottolinea che gli elenchi delle particelle pubblicizzati, per
tutte le attività citate, rappresentano il risultato di
elaborazioni massive, per cui si potrebbero essere verificate delle
incoerenze, con inclusione – in qualche caso – di particelle non
rientranti nelle fattispecie oggetto di identificazione o di
variazione.
In tal caso, i soggetti interessati possono inviare (anche
attraverso il servizio postale) all’Ufficio provinciale competente
dell’Agenzia del Territorio una specifica segnalazione utilizzando
l’apposito modello, disponibile sul sito
www.agenziaterritorio.gov.it. Sullo stesso sito è altresì
disponibile un servizio on-line di compilazione e trasmissione del
suddetto modello.
Gli indirizzi completi degli Uffici Provinciali sono disponibili
sempre sul sito internet alla pagina
http://www.agenziaterritorio.it/agenzia/i_nostri_uffici/ufficiprovinciali/index.htm.
Fonte: www.agenziaterritorio.gov.it
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