MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 19 FEBBRAIO 2007

03/01/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 ottobre 2007 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
Il decreto in argomento che entrerà in vigore il prossimo 15 gennaio, consta di un solo articolo composto da due commi con cui vengono introdotte alcune modifiche al Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 19 febbraio 2007 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

In particolare vengono introdotte modifche:
  • all’articolo 1, comma 6;
  • all’articolo 4, comma 2;
  • all’articolo 8, comma 1, lettera c) ;
  • all’articolo 8, comma 2.
Con le modifiche introdotte viene modificata la figura del “tecnico abilitato” che prima della modifica esigeva l’iscrizione “agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali” mentre adesso nella nuova versione basta soltanto che l’operatore sia iscritto “agli specifici ordini e collegi professionali.”.

Vengono, anche, definiti, per chi vuole usufruire delle agevolazioni fiscali per l’installazione di pannelli solari, più puntuali requisiti di qualità dei pannelli stessi che dovranno avere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato; sono, anche equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera.
Ricordiamo che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) aveva definito la possibilità di usufruire di una detrazione d’imposta pari al 55% delle stese sostenute dal contribuente per interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici ed industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, istituti scolastici ed università.

A cura di Paolo Oreto


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