Il nuovo regolamento ex articolo 5 del D.Lgs. n. 163/2006 contiene
al
Titolo II della Parte I, tre articoli dedicati alla
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.
Il nuovo Titolo è nato dall’esigenza di riportare all’interno del
nuovo regolamento, adeguandole alcune norme, in verità già previste
nel Capitolato generale d’appalto n. 145/2000.
Ed, infatti, l’
articolo 4 del nuovo Regolamento non è altro
che la riproposizione dell’articolo 7 del capitolato generale
d’appalto di cui al D.M.LL.PP: n. 145/2000 in cui l’unica modifica
consiste nell’avere tolto nella parte finale del comma 2 le parole
“ove richiesto.
L’
articolo 5, non è altro che la riproposizione
dell’articolo 13 del citato capitolato generale d’appalto di cui al
D.M.LL.PP: n. 145/2000 mentre con l’
articolo 6 dedicato al
Documento unico di regolarità contributiva viene recepita buona
parte della Circolare del Ministero del lavoroi 12 luglio 2005 sul
documento unico di regolarità contributiva che si prevede sia
applicabile anche a tutti i contratti di lavori, servizi e
forniture.
Con l’entrata, in vigore del nuovo Regolamento, verranno abrogati
alcuni articoli del capitolato generale d’appalto di cui al
D.M.LL.PP: n. 145/2000 e precisamente:
- l’articolo 5, comma 1 - Cantieri, attrezzi, spese;
- l’articolo 7 - Tutela dei lavoratori;
- l’articolo 9 - Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso
di ritardata consegna dei lavori;
- l’articolo 10 - Variazione al progetto appaltato;
- l’articolo 11 - Varianti in diminuzione migliorative proposte
dall’appaltatore;
- l’articolo 12 - Diminuzione dei lavori;
- l’articolo 13 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore;
- l’articolo 14 - Danni;
- l’articolo 20 - Compensi all’appaltatore per danni cagionati da
forza maggiore;
- l’articolo 21 - Tempo di ultimazione dei lavori;
- l’articolo 22 - Penali;
- l’articolo 24 - Sospensione e ripresa dei lavori;
- l’articolo 25 - Sospensione illegittima;
- l’articolo 26 - Proroghe;
- l’articolo 29 - Termini di pagamento degli acconti e del
saldo;
- l’articolo 30 - Interessi per ritardato pagamento;
- l’articolo 31 - Forma e contenuto delle riserve;
- l’articolo 32, comma 4- Definizione delle riserve al termine
dei lavori.
contenenti norme già inserite all’interno o del Codice stesso o del
nuovo regolamento.
Non appena il nuovo Regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale e sino a quando non sarà emanato il nuovo Capitolato
generale d’appalto, del vecchio resteranno in vigore gli articoli
non ricompresi nel precedente elenco.
Con il nuovo regolamento la trattenuta verrà operata direttamente
dalla stazione appaltante che provvederà allo svincolo della stessa
soltanto in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del
certificato di collaudo o dopo la verifica di conformità, sempre
che gli enti previdenziali e assistenziali non abbiano comunicato
inadempienze dell’appaltatore.
La ritenuta sarà accontonata, dunque, per pagare quanto dovuto in
caso di inadempienze accertate dagli enti previdenziali e
assicurativi
In caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore
al personale dipendente, il responsabile del procedimento inviterà
l’appaltatore a provvedere al pagamento entro quindici giorni ed in
caso di inadempimento la stazione appaltante pagherà i lavoratori
detraendo l’importo dalle somme dovute all’appaltatore stesso. Nel
caso di opposizione dell’appaltatore. la pratica verrà inoltrata
dalla direzione provinciale del lavoro per gli accertamenti.
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