Vediamo di fare chiarezza sul problema legato alla proroga o meno
del regime transitorio ed alla vigenza o meno del decreto
14/9/2005.
Per le
norme tecniche di cui al D.M. 14/9/2005, pubblicate
sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23
settembre 2005, così come disposto all’articolo 14-undevices del
Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17
agosto 2005, n. 168 (antecedente alla pubblicazione del D.M.
14/9/2005) che introduceva dopo il comma 2 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 il seguente comma
2-bis:
”2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione
delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un
periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle
stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della
normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5
novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto
previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246”
era previsto un
periodo transitorio di 18 mesi che scadeva il 23
aprile 2007.
Nei
primi mesi del 2007, in considerazione del fatto che si
parlava già di
revisione delle norme tecniche, sembrò
opportuno prolungare il periodo transitorio sino al 31 dicembre del
2007 e ciò avvenne con il comma 4-bis dell’articolo 3 della legge
26 febbraio 2007, n. 17 di conversione in legge del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300; comma 4-bis, qui di seguito
riportato:
“4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al
31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi
del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti
definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la
normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5
novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme
di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad
applicarsi fino alla data dell'intervenuto collaudo.”
Tutto, quindi, funzionava e le norme tecniche di cui al D.M.
14/9/2005 non sono mai entrate, compiutamente, in vigore ed hanno
goduto di un
regime transitorio in cui era possibile
applicare anche le
precedenti leggi n. 1086/1971 e n. 64/21974
ed i relativi decreti attuativi.
Questa è la storia sino alla fine del 2007 quando viene
pubblicato il decreto-legge 31/12/2007, n. 248 (Decreto
“Milleproroghe”) in cui il testo dell’articolo 20 qui di seguito
riportato:
”1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis
del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e
degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e
alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo
2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.”
non corrisponde a quanto concordato nel corso delle numerose
riunioni preliminari del tavolo tecnico della conferenza unificata
tra i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e
Dipartimento della Protezione Civile e quelli delle regioni e dei
comuni e non rappresenta neppure quanto convenuto nel documento
sottoscritto nell'intesa della conferenza unificata Stato
Regioni-Enti locali del 20 Dicembre 2007.
L’attuale testo dell’articolo 20 avrebbe prodotto un regime
transitorio nel caso in cui le nuove Norme tecniche fossero state
emanate prima del 31 dicembre 2007 e prima dell’emanazione del
citato decreto-legge n. 248/2007 e riteniamo, pertanto, che il
testo dell’attuale articolo 20 corrisponda ad una originaria
versione di metà novembre predisposta nella certezza
dell'approvazione delle nuove Norme tecniche e loro pubblicazione
entro il mese di dicembre e quindi contestualmente al decreto-legge
“milleproroghe”.
La nuova situazione, creatasi con l’impossibilità di pubblicare le
nuove norme entro il 31 dicembre 2007, causata anche per accogliere
le osservazioni UE provenienti dall'Austria, avrebbe dovuto
provocare una formulazione diversa del periodo transitorio.
Ma ormai il pasticcio si è verificato ed il probabile recupero del
regime transitorio, consentendo anche l’applicazione delle
precedenti leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 e dei relativi decreti
attuativi, attraverso la conversione in legge del decreto-legge n.
248/2007, non eviterà che dall’1/1/2008 debba essere
obbligatoriamente utilizzato, per i nuovi progetti, il D.M.
14/9/2005.
Ricordiamo, per ultimo, quanto previsto nel secondo periodo del
comma 4-bis dell’articolo 3 della Legge 26 febbraio 2007, n. 17 che
aveva prorogato il periodo transitorio al 31 dicembre 2007, e
precisamente:
“Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto
comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o
esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa
previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre
1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di
attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi
fino alla data dell'intervenuto collaudo”.
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