STOP E PROROGA PER GLI ARBITRATI

04/01/2008

Sembra che nel titolo ci sia un errore ma non è così ed, infatti, mentre con l’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) pubblicata sul supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre scorso, è fatto divieto alle amministrazioni di inserire clausole compromissorie ovvero i meccanismi di attivazione degli arbitrati in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi, a distanza di due soli giorni con l’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre scorso, lo stesso Governo che aveva varato la legge finanziaria dispone che le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle 30 sezioni specializzate in materia di proprietà industriale presenti in ogni Corte d’appello, si applicano dall’1 luglio 2008.

Il Ministro Antonio Di Pietro ha dichiarato: “Il rinvio è stato proposto da me e ha trovato il consenso del Ministro della Giustizia. Entro 6 mesi il dicastero della Giustizia dovrà riorganizzare le sezioni specializzate dei Tribunali che oggi si occupano di brevetti, e che dall’1 luglio saranno responsabili anche per il contenzioso tra Pubblica Amministrazione e imprese, che prima veniva risolto con il ricorso agli arbitrati, oggi proibiti”.

L’articolo 15 del citato decreto-legge n. 248/2007 dispone un rinvio secco, facendo tramontare l’ipotesi, ipotizzata dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, di ricorrere per questo periodo transitorio agli arbitri amministrati dalla Camera arbitrale presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Sono, quindi, per lo meno sino all’1 luglio 2008 gli arbitrati “liberi” con cui le parti scelgono l’intero collegio ed i giudici privati si autoliquidano i compensi.
Il Ministro Di Pietro ha così commentato la quasi contestuale eliminazione e riproposizione per un periodo provvisorio degli arbitrati: “Ho mantenuto due promesse. Prima ho eliminato un vulnus al sistema giudiziario perché l’arbitrato violava il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e soprattutto costava troppo caro alle amministrazioni, perdenti nella maggior parte dei casi” aggiungendo anche che “Oggi ho anche concretizzato l’impegno preso con gli operatori per un passaggio graduale al nuovo regime.”

In verità non riusciamo a comprendere come può definirsi periodo transitorio un rinvio di applicazione della norma e forse sarebbe stato più corretto inserire già nella Finanziaria che le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22 sarebbero entrate in vigore l’1 luglio 2008 evitando di ridare, dopo qualche giorno, con una mano quello che era stato tolto con l’altra.

A cura di Paolo Oreto


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