Sembra che nel titolo ci sia un errore ma non è così ed, infatti,
mentre con l’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) pubblicata sul supplemento
ordinario n. 285 alla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre scorso, è
fatto
divieto alle amministrazioni di inserire clausole
compromissorie ovvero i meccanismi di attivazione degli
arbitrati in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori,
forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di
sottoscrivere compromessi, a distanza di due soli giorni con
l’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre scorso, lo stesso Governo
che aveva varato la legge finanziaria dispone che le disposizioni
di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, al fine di consentire la devoluzione delle
competenze alle 30 sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale presenti in ogni Corte d’appello, si applicano dall’1
luglio 2008.
Il Ministro Antonio Di Pietro ha dichiarato: “Il rinvio è stato
proposto da me e ha trovato il consenso del Ministro della
Giustizia. Entro 6 mesi il dicastero della Giustizia dovrà
riorganizzare le sezioni specializzate dei Tribunali che oggi si
occupano di brevetti, e che dall’1 luglio saranno responsabili
anche per il contenzioso tra Pubblica Amministrazione e imprese,
che prima veniva risolto con il ricorso agli arbitrati, oggi
proibiti”.
L’
articolo 15 del citato decreto-legge n. 248/2007 dispone un
rinvio secco, facendo tramontare l’ipotesi, ipotizzata
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, di ricorrere per
questo periodo transitorio agli arbitri amministrati dalla Camera
arbitrale presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Sono, quindi, per lo meno sino all’1 luglio 2008 gli arbitrati
“liberi” con cui le parti scelgono l’intero collegio ed i giudici
privati si autoliquidano i compensi.
Il Ministro Di Pietro ha così commentato la quasi contestuale
eliminazione e riproposizione per un periodo provvisorio degli
arbitrati: “Ho mantenuto due promesse. Prima ho eliminato un vulnus
al sistema giudiziario perché l’arbitrato violava il principio
costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e
soprattutto costava troppo caro alle amministrazioni, perdenti
nella maggior parte dei casi” aggiungendo anche che “Oggi ho anche
concretizzato l’impegno preso con gli operatori per un passaggio
graduale al nuovo regime.”
In verità non riusciamo a comprendere come può definirsi periodo
transitorio un rinvio di applicazione della norma e forse sarebbe
stato più corretto inserire già nella Finanziaria che le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22 sarebbero
entrate in vigore l’1 luglio 2008 evitando di ridare, dopo qualche
giorno, con una mano quello che era stato tolto con l’altra.
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