Nella legge 24 dicembre 2008 n. 244 (Finanziaria 2008),
all’articolo 2 è possibile rilevare i due commi 89 e 90 con cui
vengono apportate alcune
modifiche al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 327.
In particolare vengono sostituiti i commi 1 e 2 dell’articolo 37
con i seguenti:
«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è
determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando
l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma
economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando
esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato
ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria
che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella
determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per
cento»
e vengono introdotte le seguenti modifiche:
- all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la
riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
- all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro
trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma
senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
- all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la
riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1»
sono soppresse;
- all'articolo 55, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di
pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento
di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del
danno è liquidato in misura pari al valore venale del
bene».
Viene, altresì, precisato che le nuove disposizioni si applicano, a
decorrere dall’1 gennaio 2008, a tutti i procedimenti espropriativi
in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di
espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia
comunque divenuta irrevocabile.
L'indennità di espropriazione di un'area edificabile diventa pari,
quindi, al valore venale del bene ed è ridotta del 25% quando
l'operazione è finalizzata a interventi di riforma
economico-sociale.
Si ha, poi, un aumento del 10% se l'accordo di cessione è stato
concluso o non lo è stato per fatto non imputabile all'espropriato
ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria
che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella
definitiva.
Queste novità sono state introdotte nella Finanziaria 2008
successivamente alle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte
costituzionale e della costante giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo.
La Consulta con la sentenza n. 348 aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, legge 359/1992, e
dell'articolo 37, commi 1 e 2, del Dpr 327/2001, in materia di
indennità di esproprio delle aree edificabili perché in contrasto
con l’articolo 117 della Costituzione, in quanto violano la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (Cedu).
Secondo la Corte costituzionale, l'indennità - che oscillava, prima
dell’intervento della Corte stessa, tra il 50 e il 30% del valore
di mercato del bene - era inferiore alla soglia minima accettabile
di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in
considerazione del fatto che tale somma era ulteriormente ridotta
dall'imposizione fiscale, che si attesta su valori di circa il 20
per cento.
Ricordiamo che prima dell’intervento della Corte costituzionale e
delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, l’indennità di
espropriazione di un’area edificabile era pari all’importo, diviso
per due e ridotto nella misura del 40%, corrispondente alla somma
del valore venale del bene e del reddito dominicale netto,
rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del Tuir, e
moltiplicato per dieci.
Con le nuove norme viene, invece, previsto un doppio criterio per
la determinazione dell’indennità di espropriazione. Nei casi di
espropriazione isolata di un singolo bene, l'indennizzo sarà
determinato sulla base del valore venale. Ma se l'esproprio avviene
“nell'ambito di iniziative aventi rilevante interesse
economico-sociale”, l'indennità, pur restando agganciata al
parametro del valore venale del bene, sarà ridotta in funzione del
fine di utilità sociale che la procedura espropriativa mira a
realizzare.
La Finanziara 2008, sostituendo il comma 2 dell’articolo 37 del Dpr
n. 327/2001, è intervenuta anche nel caso di cessione volontaria.,
prevedendo che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile
sia aumentata del 10% quando sia stato concluso l’accordo di
cessione, quando tale accordo non sia stato concluso per cause non
imputabili all’espropriato oppure perché a questi sia stata offerta
un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli
otto decimi di quella definitiva.
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