Il 4 dicembre 2007, con sentenza n. 6171, la quarta sezione del
Consiglio di stato ha dichiarato illegittima la
negazione
del rilascio di una concessione edilizia se manca il piano
attuativo previsto dal piano regolatore generale.
La sentenza scaturisce dal ricorso presentato da un privato che
voleva costruire due fabbricati in un terreno di sua proprietà e a
cui era stata negata la concessione edilizia. Il ricorso in prima
istanza era stato rigettato in quanto era stato ritenuto corretto
il diniego alla concessione perché le opere di urbanizzazione
esistenti erano state ritenute insufficienti con la conseguente
necessità di costruire opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.
Il privato aveva, successivamente, presentato ricorso in appello
soprattutto perché, essendo già la zona completamente urbanizzata e
risultando il lotto di sua proprietà, a suo avviso non c’era
necessità di lottizzarlo e di realizzare opere di
urbanizzazione.
I giudici del Consiglio di stato hanno accettato, quindi, il
ricorso spiegando all’amministrazione comunale che si sarebbero
dovuti effettuare maggiori controlli sulla sufficienza dei
presupposti per il rilascio della concessione edilizia e non si
sarebbero dovuti limitare a riferimenti generici a situazioni di
stravolgimento urbanistico e alla generica necessità del piano di
lottizzazione.
I Giudici hanno, dunque, ritenuto
illegittimo il diniego di
concessione edilizia fondato sulla carenza del piano attuativo
prescritto dal Piano regolatore quando l’area interessata dal
progetto risulta urbanizzata e l’Amministrazione abbia omesso di
valutare in modo rigoroso l’incidenza sulla situazione generale del
comprensorio del nuovo insediamento, oggetto della richiesta,
quando cioè non si sia adeguatamente tenuto conto dello stato di
urbanizzazione già esistente nella zona delle futura insistenza
dell’edificazione, né siano state congruamente evidenziate le
concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova
costruzione (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero
5127/2004).
Si ha
lottizzazione quando si tratta di asservire per la prima
volta un’area non ancora urbanizzata ad un insediamento di
carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno
o più fabbricati, che obiettivamente esigano per il loro armonico
raccordo col preesistente aggregato abitativo la realizzazione o il
potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare
taluni bisogni della collettività, vale a dire la realizzazione o
il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V,
numero162/1995).
La verifica sullo stato di urbanizzazione ai fini della necessità
del piano di lottizzazione per il rilascio della concessione
edilizia va effettuata tenendo conto della “situazione esistente”
(Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero162/1995).
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