È stata pubblicata nella Gazzetta Regionale della Campania del 07
gennaio 2008, n. 1 la Deliberazione del 14 settembre 2007, n. 1615
in cui si approva il Disegno di Legge Regionale recante modifiche
ed integrazioni alla Legge Regionale n. 3/07 concernente la
"Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
Campania".
L’esigenza di apportare correzioni, modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale n. 3 del 2007 deriva da un duplice ordine di
considerazioni.
In primo luogo la successiva entrata in vigore di norme statali in
materie di esclusiva competenza statale, che incidono su
disposizioni della legge regionale, impongono una rivisitazione di
alcune norme della legge. Come è noto, infatti, si tratta di
legislazione concorrente e l’articolo 4 del decreto legislativo n.
163 del 2006 disegna i limiti della competenza regionale.
Vengono in rilievo, in particolare, i seguenti provvedimenti:
- il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante “Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”convertito
nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
- la legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Campania - Legge finanziaria regionale 2007”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
- il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 recante
“Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile
2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004”;
- decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 recante “Ulteriori
disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25,
comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62”.
Alcune modifiche sono conseguenti ad una serie di osservazioni che
prefiguravano motivi di una possibile impugnativa per illegittimità
costituzionale, formulate, all’indomani della pubblicazione della
legge 3 del 2007, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al
fine di evitare l’impugnativa, poiché le correzioni e le
integrazioni richieste dalla Presidenza del Consiglio non
modificano l’impianto della legge, né ledono l’autonomia regionale,
si era assunto l’impegno di un loro inserimento in atti
amministrativi o legislativi.
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