Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre scorso della legge 24 dicembre
2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”,
attraverso l’art. 1 commi 289 e 290, viene dato un ulteriore
impulso alla strategia del Governo di incentivare il consumo
intelligente di energia.
A tal fine, il
comma 289 modifica il comma 1, articolo 6 del
Dlgs 192/05 rendendo obbligatoria la certificazione energetica
degli edifici per l’ottenimento del permesso di costruire. A
partire dall’1 gennaio 2009, la certificazione energetica (in
mancanza delle linee guida nazionali o regionali, è possibile
utilizzare l’attestato di qualificazione energetica come previsto
dall’allegato E del Dlgs 192/05) sarà
“condicio sine qua
non” per iniziare i lavori ed ottenere quindi in Comune il
permesso di costruire. Attraverso questa procedura, si prevede un
cambiamento nel mercato immobiliare che spingerebbe verso
un’edilizia più sostenibile. Gli acquirenti potranno infatti
valutare le prestazioni energetiche dell’edificio attraverso una
precisa classificazione Ricordiamo che la certificazione energetica
è stata introdotta al fine di permettere all’acquirente di valutare
la prestazione energetica dell’edificio (o singola unità
immobiliare) e, in linea di logica, privilegiare edifici più
efficienti. Ma come viene classificato un edificio e come un
normale acquirente privo di qualsiasi conoscenza tecnica potrà
valutare realmente la bontà della prestazione energetica?
La risposta risiede in due distinti indicatori:
- la classe energetica dell’edificio, che consente di assegnare
all’edificio un classe di prestazione energetica che nelle norme
europee va da A, per gli edifici più efficienti, a G per quelli che
consumano di più;
- un indicatore di fabbisogno espresso, almeno per gli edifici
residenziali o assimilabili, in kWh/mq anno, ossia il rapporto tra
una quantità annua di energia e la superficie utile dell’unità
immobiliare o dell’intero edificio
Attraverso il primo indicatore anche l’acquirente meno esperto
potrà valutare la prestazione energetica dell’edificio attraverso
un indicazione sommaria ma contemporaneamente più semplice.
Ammettendo infatti di valutare l’acquisto di un appartamento tra
uno che appartiene alla classe E ed uno che appartiene alla classe
C, anche l’acquirente meno esperto potrà rendersi conto dei
vantaggi di quello che appartiene alla classe C.
Il secondo indicatore potrà invece essere utilizzato da un
acquirente più consapevole che, attraverso una puntuale definizione
dei consumi dell’edificio, potrà valutare l’acquisto in maniera più
cosciente.
Infine, il
comma 290 modifica l’articolo 4 del testo unico
in edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni)
sostituendo il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’1 gennaio 2009, nel regolamento di cui
al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve
essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione,
l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per
i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore
a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5
kW».
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