Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 di ieri 9 gennaio è stato pubblicato
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 gennaio 2008
recante: “
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle
variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e
delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle
compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu'
significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253,
comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche”.
Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 11 ottobre
2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2005
viene dato corso a quanto disposto
dagli articoli 133, commi 4,
5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio
decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione più significativi. La norma, prevede che qualora il
prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell’anno di
presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme
relative al ribasso d’asta. La compensazione è determinata
applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento
il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto
nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Con il Decreto
Ministeriale 2 gennaio 2008 in esame viene stabilito che gli unici
materiali che hanno subito tra il 2006 ed il 2005 una variazione
superiore al 10% sono i seguenti:
- Filo rame conduttore dn 0,5 mm 41,64%
- Conduttore e tubi in rame 43,93%
Ricordiamo che con il decreto ministeriale 11 ottobre 2006 era
stato stabilito che l’unico materiale che aveva subito tra il 2005
ed il 2004 una variazione superiore al 10% era il seguente:
e che con precedente decreto ministeriale 30 giugno 2005 era stato
stabilito che i materiali che avevano subito tra il 2004 ed il 2003
una variazione superiore al 10% erano i seguenti:
- Ferro - acciaio tondo per cemento armato 41,30%
- Rete elettrosaldata 41,30%
- Ferro profilato a freddo 41,16%
- Lamiere in ferro 29,61%
- Lamiere zincate 25,70%
- Ghisa fusa 28,16%
- Profilati in acciaio a caldo 39,42%
- Tubazioni in ferro 18,57%
- Tubazioni in acciaio saldato 17,14%
- Tubazioni in acciaio nero 17,38%
- Acciaio armonico 33,93%
- Fili di rame conduttori 33,30%
- Condutture e tubi in rame 20,29%
Ricordiamo che, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253
comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche, per la determinazione delle compensazioni relative ai
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno 2006, si fa riferimento:
- a) ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la
parte eccedente il 10%, rilevati con il decreto 2 gennaio 2008,
qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
- b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la
parte eccedente il 10%, rilevati con il decreto 2 gennaio 2008 e
con il decreto 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata
presentata nel 2004;
- c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la
parte eccedente il 10%, rilevati con il decreto 2 gennaio 2008, con
il decreto 11 ottobre 2006, con il decreto 30 giugno 2005, qualora
l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
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