Nel caso in cui siano effettuati più interventi di riqualificazione
energetica sullo stesso edificio, agevolati con la detrazione del
55% (art.1, commi 344-347, della legge 296/2006), oltre
all’asseverazione, anche l’attestato di
certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa
possono essere prodotti in forma unitaria, così da fornire le
informazioni richieste in modo complessivo.
Viene, inoltre, estesa la detrazione del 55% (art.1, comma 346,
della legge 296/2006) anche con riferimento all’installazione di
panelli solari per la produzione di acqua calda, che presentino
certificazione di qualità conforme sia alle norme UNI EN 12975, sia
alle norme UNI EN 12976, EN 12975 ed EN 12976.
Queste le principali disposizioni contenute nell’articolo unico del
Decreto 26 ottobre 2007 del Ministro dell`Economia e delle
Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre
2007.
Recependo le segnalazioni degli operatori del settore, il citato
D.M. 26 ottobre 2007 ha, infatti, corretto alcune norme del Decreto
19 febbraio 2007, che ha reso operativa la detrazione del 55% per
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
esistenti, introdotta dall’art. 1, commi 344-349, della legge
296/2006 ed ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2010
dall’art.1, comma 20 della legge 244/2007 (legge finanziaria
2008).
In particolare, a seguito dell’introduzione di tali nuove
disposizioni, viene previsto che:
- la nozione di “tecnico abilitato” sia
estesa a tutti i professionisti autorizzati alla
progettazione di edifici ed impianti, che risultino iscritti
agli specifici ordini professionali - nuovo art.1, comma 6,
del D.M. 19 febbraio 2007.
Pertanto, ai fini dell’asseverazione degli interventi di risparmio
energetico degli edifici, viene confermato a livello normativo
quanto chiarito dalla C.M. 36/E/2007, che, interpretando tale
nozione in modo estensivo, aveva già riconosciuto, sempre ai fini
della detrazione del 55%, tale competenza a dottori agronomi,
dottori forestali e periti agrari, oltre che ad ingegneri,
architetti, geometri e periti industriali, come espressamente
indicati dall’originario art.1, comma 6 del D.M. 19 febbraio
2007;
- nell’ipotesi di realizzazione di piu` interventi sullo
stesso edificio, oltre all’asseverazione, anche
l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la
scheda informativa possano avere carattere unitario e
fornire i dati e le informazioni richieste in
modo complessivo - nuovo art. 4, comma 2, del D.M. 19 febbraio
2007;
- i pannelli solari per la produzione di acqua calda
possano presentare una certificazione di qualita` conforme
alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da
un laboratorio accreditato, oppure alle norme EN 12975 o
EN 12976, recepite da un organismo certificatore nazionale
di un Paese membro dell`UE o della Svizzera - nuovo art. 8, comma
1, lett. c, del D.M. 19 febbraio 2007.
Si ricorda, in proposito, che l’originaria formulazione dell’art.
8, comma 1, lett. c), del D.M. 19 febbraio 2007 stabiliva che i
pannelli solari dovessero essere conformi alle sole norme UNI
12975. Per effetto della modifica apportata dal citato D.M. 26
ottobre 2007, invece, la certificazione di qualità di tali
componenti è estesa ad ulteriori ipotesi di conformità alla
legislazione vigente, ampliando le tipologie di pannelli solari per
la cui installazione è riconosciuta la detrazione del 55%;
- per i pannelli solari realizzati in autocostruzione,
non sia più necessaria la certificazione di qualità relativa
alle strisce assorbenti, che continua ad essere richiesta
unicamente per il vetro solare - nuovo art. 8, comma 2, del D.M. 19
febbraio 2007.
Si ricorda che la
detrazione del 55% delle spese sostenute
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
esistenti
è stata prorogata, fino al
31 dicembre 2010
dall’art.1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) la quale ha, contestualmente, introdotto alcune
modifiche alla disciplina agevolativa, prevedendo:
- la sostituzione della Tabella 3, allegata alla legge
296/2006, con efficacia dal 1° gennaio 2007, che rende
operativa l’agevolazione anche per gli interventi relativi alle
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) degli
edifici[1] - art.1, comma 23;
- la ridefinizione, tramite decreto da emanare entro il
28 febbraio 2008, dei limiti di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini degli
interventi di “riqualificazione globale” (art.1, comma 344, legge
296/2006) e dei valori di trasmittanza termica per
gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre
comprensive di infissi e strutture opache orizzontali (art.1, comma
345, legge 296/2006) - art.1, comma 24, lett.a;
- la possibilità di ripartire la detrazione in un numero
di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non
superiore a 10, su scelta irrevocabile del contribuente
all’atto della prima detrazione - art.1, comma 24, lett.b;
- una semplificazione per la sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per
l’installazione di pannelli solari, per le quali non
è più richiesta la certificazione/qualificazione energetica
dell’edificio - art.1, comma 24, lett. c;
- l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute,
entro il 31 dicembre 2009, per la sostituzione, intera o
parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale non a
condensazione, le cui modalità applicative saranno definite con
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze - art.1, commi
20-21;
- l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute,
fino al 31 dicembre 2010, per la sostituzione integrale
dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore
ad alta efficienza e con impianti geotermici, sempre nel limite
massimo di detrazione di 30.000 euro (art.1, comma 347, legge
296/2006) - art.1, comma 286.
In allegato un utile quadro riepilogativo.
Fonte:
www.ance.it
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