Certificazione energetica in Lombardia: parte la fase 2

14/01/2008

Scatta in Lombardia la fase 2 per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici. Dall’1 gennaio 2008 partono le nuove disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2007 – N.8/5773 che modifica la precedente 5018/2007 e finalizzata ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabile in conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva 2002/91/CE e dal Dlgs 192/2005, modificato con Dlgs 311/2006 ed in attuazione degli artt. 9 e 25 della legge regionale 02/12/2006, n. 24.

In particolare, a partire dall’1 gennaio 2008 per tutti gli edifici per cui viene presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o ristrutturazione e di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, si deve procedere, in sede progettuale:
  • alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite (Tabelle A.1 – A.2 allegate al DGR VIII/5773), a seconda della destinazione d’uso dell’edificio, in funzione della zona climatica in cui esso è situato e del suo rapporto di forma;
  • al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite (calcolato secondo quanto previsto al punto A.3 di cui al DGR VIII/5773)
Ricordiamo che gli edifici per i quali, a decorrere dall’1 settembre 2007, viene presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, devono essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C del DGR VIII/5773. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:
  • limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti termici ad essa dedicati;
  • all’edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente.
Dall’1 gennaio 2008 l’obbligo di allegare al rogito la certificazione energetica è esteso ai contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati. Per contratto “servizio energia” si intende l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. Generalmente i contratti “servizio energia” sono stipulati in grandi condomini o in grandi complessi residenziali nei quali la gestione del calore viene affidata ad aziende esterne. Una forma di contratto “servizio energia” è il teleriscaldamento. In assenza di informazioni da parte del venditore il modo migliore (e talvolta anche l'unico) per sapere se lo ha stipulato un contratto “servizio energia” è quello di chiedere all'amministratore di condominio.




© Riproduzione riservata