Scatta in Lombardia la fase 2 per quanto riguarda la
certificazione energetica degli edifici. Dall’1
gennaio 2008 partono le nuove disposizioni previste dalla
Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2007 – N.8/5773 che
modifica la precedente 5018/2007 e finalizzata ad attuare il
risparmio energetico, l’uso razionale e la produzione energetica da
fonti energetiche rinnovabile in conformità ai principi
fondamentali fissati dalla Direttiva 2002/91/CE e dal Dlgs
192/2005, modificato con Dlgs 311/2006 ed in attuazione degli artt.
9 e 25 della legge regionale 02/12/2006, n. 24.
In particolare, a partire dall’1 gennaio 2008 per tutti gli edifici
per cui viene presentata la denuncia di inizio attività o la
domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per
interventi di nuova costruzione, interventi di demolizione e
ricostruzione in manutenzione straordinaria o ristrutturazione e di
ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura
controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al
20% di quello esistente, si deve procedere, in sede progettuale:
- alla determinazione dell’indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale ed alla
verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite (Tabelle
A.1 – A.2 allegate al DGR VIII/5773), a seconda della destinazione
d’uso dell’edificio, in funzione della zona climatica in cui esso è
situato e del suo rapporto di forma;
- al calcolo del rendimento globale medio stagionale
dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso
risulti superiore al valore limite (calcolato secondo quanto
previsto al punto A.3 di cui al DGR VIII/5773)
Ricordiamo che gli edifici per i quali, a decorrere dall’1
settembre 2007, viene presentata la denuncia di inizio attività o
la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per
interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione
edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente
dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, devono
essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di
certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito
dall’Allegato C del DGR VIII/5773. Con la stessa decorrenza, con
onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici
sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a
temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti
superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di
attestato di certificazione energetica:
- limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è
servita da uno o più impianti termici ad essa dedicati;
- all’edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione
è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente.
Dall’1 gennaio 2008 l’
obbligo di allegare al rogito la
certificazione energetica è esteso ai contratti “servizio
energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o
privati. Per contratto “servizio energia” si intende l'atto
contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi
necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel
rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale
dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente,
provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell'energia. Generalmente i contratti
“servizio energia” sono stipulati in grandi condomini o in grandi
complessi residenziali nei quali la gestione del calore viene
affidata ad aziende esterne. Una forma di contratto “servizio
energia” è il teleriscaldamento. In assenza di informazioni da
parte del venditore il modo migliore (e talvolta anche l'unico) per
sapere se lo ha stipulato un contratto “servizio energia” è quello
di chiedere all'amministratore di condominio.
© Riproduzione riservata