La quarta sezione del
Consiglio di stato, con
sentenza n.
6332 del 10 dicembre 2007 ha dichiarato legittimo rilasciare il
condono edilizio nonostante ci sia la violazione delle distante
legali.
Il comune, infatti, quando rilascia un condono non è tenuto a
considerare i rapporti esistenti tra privati.
Il fatto si riferisce ad un ricorso presentato da due privati
contro la decisione di rilasciare il condono in favore della
proprietaria di un appartamento, confinante con l’abitazione dei
due predetti, per la costruzione di un terrazzo in quanto venivano
violati i diritti di terzi e soprattutto le distanze minime
legali.
La sentenza di primo grado aveva dato ragione ai due privati
provocando il ricorso in appello sia della proprietaria che
dell’amministrazione locale che sostenevano l’obbligatorietà del
rilascio del titolo edilizio in sanatoria straordinaria ex art. 32
del decreto legge n. 269/2003.
Il Consiglio di stato ha, quindi, dato parere favorevole al
rilascio del condono poiché, per l’art. 11 del Testo unico
dell’edilizia, la rilevanza giuridica del condono straordinario si
esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico e non si stende ai
rapporti tra privati.
La conseguenza di questa sentenza è la seguente:
l’autore
dell’abuso, quindi, può usufruire del permesso anche se si violano
le distanze minime legali, il comune si può disinteressarsi
della vicenda e il terzo leso, se non ha subito pregiudizio dal
rilascio del titolo, può ottenere tutela davanti al giudice.
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