Con l’
articolo 1, commi 17, 18, e 19 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Finanziaria 2008) si ha avuto conferma della
proroga per quel che riguarda le
agevolazioni Iva sugli
interventi di manutenzione degli edifici previste dalla
normativa comunitaria.
È, infatti, previsto che
l’aliquota del 10% potrà essere
applicata fino al 31 dicembre 2010 e che, solo ai fini Iva, non
sarà più necessario specificare in fattura il costo della
manodopera impiegata.
Le prestazioni che godranno di questa proroga sono quelle
specificate all’art. 7, comma 1. Lett. b) della legge n. 488/1989 e
che saranno fatturate dal 1 gennaio 2008 in poi. Per quanto
riguarda, invece, il discorso della specifica in fattura della
manodopera, contrariamente a quanto specificato nella Finanziaria
dello scorso anno, viene mantenuto l’obbligo di inserimento solo
per la proroga della detrazione Irpef.
Questo significa che la semplificazione introdotta, nella realtà
riduce di molto l’area applicativa che, di fatto, per le
prestazioni fatturate del 1 gennaio 2008, riguarderà solo le
manutenzioni ordinarie escluse dall’agevolazione del 36%.
Originariamente la Legge assoggettava all’aliquota ridotta del 10%,
in via temporanea, le prestazioni di servizi indicate all’art. 31,
lett. a), b), c) e d) della legge n. 457/1978; nella realtà dei
fatti l’agevolazione temporanea riguarda fondamentalmente solo le
prestazioni indicate alle lettere a) e b), ovvero i servizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a
prevalente destinazione abitativa privata.
Gli interventi di restauro, ristrutturazioni e di risanamento
conservativo sono, invece, assoggettati all’aliquota del 10% ai
sensi della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
Da questa agevolazione sono, comunque, esclusi, gli immobili non
abitativi, quali uffici, negozi ecc., anche se ubicati in edifici a
prevalente destinazione abitativa, e le operazioni riguardanti la
cessione di beni.
A questo proposito si sottolinea il fatto che l’amministrazione
finanziaria, con la circolare n. 71 del 7/04/2000, ha ammesso
l’agevolazione anche nel caso in cui l’intervento di recupero
avvenga attraverso una cessione con posa in opera di un bene a
prescindere dall’incidenza della manodopera rispetto al valore del
bene: questo in ragione del fatto che si potesse favorire
l’intervento di recupero realizzato mediante cessione con posa in
opera in quanto le modifiche assumono importanza ai fini della
qualificazione dell’operazione. Recentemente, però, con la
circolare n. 36 del 31 maggio 2007, l’Agenzia delle entrate sembra
aver invertito la rotta, specificando, infatti, al paragrafo 9, che
l’agevolazione si applica solo alle prestazioni di servizi, con la
limitazione ai cosiddetti “beni significativi”.
Per quanto riguarda le cessioni di beni possono essere assoggettate
all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in
essere nell’ambito di un contratto d’appalto”. All’interno della
stessa circolare n. 71/2000 viene specificato, inoltre, che
l’agevolazione non si può applicare alle prestazioni professionali
e nemmeno nei rapporti di subappalto ma solo nei confronti del
committente principale, il che non significa che venga preclusa
l’applicazione dell’aliquota agevolata se il committente della
prestazione sia un soggetto diverso dall’utilizzatore finale, sia
che sia pubblico sia che sia privato: se, ad esempio, bisogna
effettuare lavori di manutenzione in un edificio abitativo privato
ed il committente è il condominio o la società immobiliare
proprietaria, l’agevolazione temporanea può essere applicata.
Il motivo per cui l’applicazione dell’agevolazione riguarda
soprattutto lavori di manutenzione e, quindi, la manodopera si
spiega nel fatto che la Ue ha voluto favorire le prestazioni ad
alta intensità di lavoro, al fine di incentivare l’occupazione;
sono, infatti, esclusi da queste agevolazioni i beni che
costituiscono una parte significativa della fornitura.
© Riproduzione riservata