Ecco il
decreto di approvazione delle nuove norme tecniche
che sostituiscono quelle di cui al D.M. 14/9/2005.
In allegato viene messo a disposizione il testo del
Decreto
interministeriale che è stato finalmente firmato da tutti i
soggetti interessati (Ministero delle Infrastrutture, Ministero
dell'Interno, Capo del Dipartimento della Protezione Civile) che
approva il testo aggiornato delle Norme Tecniche per le Costruzioni
che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro questa settimana
e che entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.
Nelle premesse al decreto viene precisato che:
- l’Austria, ai sensi dell’articolo 9.2 della direttiva 98/34/CE,
ha comunicato un parere circostanziato secondo il quale la misura
proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente creare
ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di
stabilimento degli operatori di servizi nell’ambito del mercato
interno;
- si ritiene, comunque, di procedere all’approvazione delle Norme
tecniche per le costruzioni, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e
4.4.IV e del Capitolo 11.7, concernenti il legno, oggetto del
parere circostanziato sopra citato, in considerazione dell’urgente
ed indefettibile aggiornamento delle Norme tecniche di cui al
decreto ministeriale 14 settembre 2005.
Nei due articoli del decreto viene precisato che:
- è approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le
costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge
2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegato al
decreto, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo
11.7;
- le nuove norme sostituiscono quelle approvate con il decreto
ministeriale 14 settembre 2005;
- le nuove norme tecniche entrano in vigore trenta giorni dopo la
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Nulla viene detto per il problema creato dall’articolo 20 del
decreto-legge n. 248/2007 e, quindi, in atto con sommo dispiacere
di tutti gli operatori nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio e
la data in cui entreranno in vigore le norme tecniche l’unica norma
applicabile è quella di cui al D.M. 14/9/2005 mentre
successivamente all’entrata in vigore delle nuove norme, in
riferimento a quanto previsto dal citato articolo 20, per un
periodo transitorio di 18 mesi saranno utilizzabili sia le norme di
cui al DM 14/9/2005 che le nuove norme.
A meno di probabili ripensamenti che potrebbero verificarsi con la
conversione in legge del citato decreto-legge e che dovrebbero
consentire, nel periodo transitorio l’utilizzazione del Decreto del
1996.
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