CONDONO EDILIZIO, CATASTO, DPS, ANTINCENDIO, POZZI, DURC

02/03/2006

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 è stata pubblicata la legge 23 febbraio 2006, n. 51 relativa alla conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 recante: " Definizione e proroga di termini previsti da disposizioni legislative e conseguenti provvedimenti urgenti".

Tra le svariate proroghe stabilite, particolare attenzione merita il rinvio al 30 aprile 2006, previsto all'articolo 11, della scadenza dell'integrazione della documentazione per il condono edilizio.

Altro termine rilevante è il trasferimento ai Comuni delle funzioni catastali che doveva avvenire entro il 26 febbraio 2006 è prorogato, dall'articolo 25, al 26 febbraio 2007, consentendo i Comuni che ancora non l'hanno fatto, di predisporre sportelli dotati di postazioni informatiche in grado di fornire servizi di consultazione e certificazione, e auspicando una più efficiente distribuzione di competenze e funzioni tra Comuni e Agenzia del Territorio.

Proroga dei termini anche per il Documento programmatico sicurezza, previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante le misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali. L' articolo 10 del decreto sposta al 31 marzo 2006 la scadenza per la redazione del DPS.

Altra proroga anche quella, rilevabile all'articolo 5, relativa agli adempimenti per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive in base alla quale il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005 è prorogato al 30 giugno 2006.

L'art. 23-quater ha, poi, ha prorogato al 30 giugno 2006 il termine, di cui all'art. 23, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 11.5.1999, n. 152, relativo alle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale ed alle denunce dei pozzi.

Per ultimo con l'articolo 39-septies, inserito dal Senato, viene modificata da uno a tre mesi la validità del Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

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