PARERE FAVOREVOLE AL DECRETO-LEGGE N. 248/2007

18/01/2008

La VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati nella seduta del 16 gennaio scorso ha espresso parere favorevole sul decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Milleproroghe) recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” con varie condizioni tra le quali riportiamo quella in riferimento all’articolo 20 del decreto-legge stesso: “considerato che non si è ancora definitivamente perfezionato il procedimento per l'adozione delle revisioni generali delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005 e che non appare chiaro il riferimento circa la possibile alternativa all'applicazione delle suddette revisioni, occorre chiarire la formulazione dell'articolo 20, al fine di precisare se, in alternativa all'applicazione delle future nuove norme tecniche delle costruzioni, trovino applicazione le norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale del 2005 oppure la normativa previgente, risalente al 1996; a tal fine, anche per individuare una soluzione chiara a questa complessa situazione, in luogo del rinvio all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004, sia indicata esplicitamente la disciplina transitoria e - in particolare - il regime opzionale applicabile”.

Nel corso della seduta il relatore Raffaella Mariani si era soffermato sull'articolo 20 ritenendo indispensabile una assoluta chiarezza sull'argomento, evitando di prolungare una fase di incertezza che ha prodotto - nel corso degli ultimi anni - problemi notevoli per l'attività edilizia antisismica. Nel corso dell’intervento ha, anche, precisato che non si è ancora perfezionato il procedimento per l'adozione delle revisioni generali delle norme tecniche delle costruzioni, cui la disposizione estende l'applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004, con ciò rendendo difficilmente comprensibili le modalità di applicazione della disposizione in esame. Posto, inoltre, che la richiamata disposizione fa riferimento, in alternativa all'applicazione delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005, all'applicazione della normativa previgente (di cui alla legge n. 1086 del 1971 ed alla legge n. 64 del 1974), osserva che occorre chiarire la formulazione dell'articolo 20, al fine di precisare se, in alternativa all'applicazione delle future nuove norme tecniche delle costruzioni, trovino applicazione le norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale del 2005 oppure la normativa previgente, risalente al 1996.

Ricordiamo, poi, che sono stato presentati alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) numerosi emendamenti al decreto-legge n. 248/2007 e tra gli stessi ben 6 all’articolo 20 e tutti chiedono la proroga per continuare l'applicazione della normativa del 1996.
In allegato vengono riportano tutti gli emendamenti presentati evidenziando che alcuni di essi propongono anche argomenti richiamati dalle Regioni con la nota del 3.12.2007 del Presidente della Regione Umbria.
Resta comunque l'incertezza normativa sull'applicabilità del DM 1996 fino alla conversione del Decreto Legge per la quale si auspica un dirimente provvedimento ministeriale.

A cura di Paolo Oreto


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