La
VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati
nella seduta del
16 gennaio scorso ha espresso
parere
favorevole sul decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
(Milleproroghe) recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria”
con varie condizioni tra le quali riportiamo
quella in riferimento all’articolo 20 del decreto-legge stesso:
“considerato che non si è ancora definitivamente perfezionato il
procedimento per l'adozione delle revisioni generali delle norme
tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14
settembre 2005 e che non appare chiaro il riferimento circa la
possibile alternativa all'applicazione delle suddette revisioni,
occorre chiarire la formulazione dell'articolo 20, al fine di
precisare se, in alternativa all'applicazione delle future nuove
norme tecniche delle costruzioni, trovino applicazione le norme
tecniche di cui al citato decreto ministeriale del 2005 oppure la
normativa previgente, risalente al 1996; a tal fine, anche per
individuare una soluzione chiara a questa complessa situazione, in
luogo del rinvio all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n.
136 del 2004, sia indicata esplicitamente la disciplina transitoria
e - in particolare - il regime opzionale applicabile”.
Nel corso della seduta il relatore
Raffaella Mariani si era
soffermato sull'articolo 20 ritenendo indispensabile una assoluta
chiarezza sull'argomento, evitando di prolungare una fase di
incertezza che ha prodotto - nel corso degli ultimi anni - problemi
notevoli per l'attività edilizia antisismica. Nel corso
dell’intervento ha, anche, precisato che non si è ancora
perfezionato il procedimento per l'adozione delle revisioni
generali delle norme tecniche delle costruzioni, cui la
disposizione estende l'applicazione del regime transitorio di cui
all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004, con
ciò rendendo difficilmente comprensibili le modalità di
applicazione della disposizione in esame. Posto, inoltre, che la
richiamata disposizione fa riferimento, in alternativa
all'applicazione delle norme tecniche delle costruzioni di cui al
decreto ministeriale 14 settembre 2005, all'applicazione della
normativa previgente (di cui alla legge n. 1086 del 1971 ed alla
legge n. 64 del 1974), osserva che occorre chiarire la formulazione
dell'articolo 20, al fine di precisare se, in alternativa
all'applicazione delle future nuove norme tecniche delle
costruzioni, trovino applicazione le norme tecniche di cui al
citato decreto ministeriale del 2005 oppure la normativa
previgente, risalente al 1996.
Ricordiamo, poi, che sono stato presentati alle
Commissioni
riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) numerosi
emendamenti al decreto-legge n. 248/2007 e tra gli stessi ben 6
all’articolo 20 e tutti chiedono la proroga per continuare
l'applicazione della normativa del 1996.
In allegato vengono riportano tutti gli emendamenti presentati
evidenziando che alcuni di essi propongono anche argomenti
richiamati dalle Regioni con la nota del 3.12.2007 del Presidente
della Regione Umbria.
Resta comunque l'incertezza normativa sull'applicabilità del DM
1996 fino alla conversione del Decreto Legge per la quale si
auspica un dirimente provvedimento ministeriale.
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