Con il comma 16 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2008, che
ha modificato l’articolo 60-bis del DPR n. 633/1972, l’acquirente
di un immobile risponde in solido con il venditore se una parte
della vendita è stata corrisposta in nero.
La nuova norma stabilisce, quindi, che se l’importo del
corrispettivo indicato nell’atto di cessione non corrisponde a
quello effettivo, colui che acquista, anche se privato cittadino,
deve rispondere in solido con il venditore del pagamento dell’Iva
dovuta insieme alle relative sanzioni in merito alla differenza tra
il valore dichiarato e quello effettivo.
Questo è, quindi, il modo con cui il Fisco cerca di contrastare
l’evasione nel settore immobiliare.
L’importanza di questa norma sta nel fatto che anche il privato,
come già accade nel caso di dichiarazione falsa per l’acquisto
della prima casa, può essere perseguito dal Fisco in quanto, ai
fini dell’Iva, risulta “soggetto passivo” mentre, precedentemente,
con il DPR n. 633/1972, era consentito procedere solo nel caso in
cui gli acquirenti agivano nell’esercizio di imprese, arti o
professioni.
La norma, poi, indica anche che l’acquirente può regolarizzare la
violazione versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni
dalla stipula dell’atto: da notare che la responsabilità del
cessionario decorre solo dalla stipula dell’atto e, quindi, non può
essere chiamato a rispondere di sottofatturazioni relative agli
acconti, se non successivamente alla stipula dell’atto.
Sempre entro i 60 giorni è previsto che l’acquirente che abbia
sanato la sua posizione deve presentare all’ufficio
territorialmente competente la copia dell’attestazione del
pagamento e dei documenti contabili oggetto di
regolarizzazione.
Bisogna sottolineare, comunque, che quando l’acquirente è “soggetto
passivo” d’imposta dell’Iva, già l’articolo 6, comma 8, del Dlgs n.
471/1997, prevede una responsabilità specifica sia nel caso in cui
la fattura non venga ricevuta sia nel caso in cui si sia ricevuta
una fattura irregolare. La norma prevede, inoltre, che nel caso in
cui l’acquirente non provveda alla regolarizzazione dovrà
rispondere con una sanzione pari al 100% dell’imposta, a differenza
della vecchia normativa dove chi non regolarizzava la posizione non
aveva responsabilità.
Vale la pena, altresì, precisare che la responsabilità per
l’imposta e le sanzioni scattano nel caso in cui viene rilevata una
discrepanza tra il valore dichiarato e, quindi, fatturato, e quello
effettivo.
Il fisco, nel caso in cui procede alle verifiche, dovrà rettificare
il corrispettivo fatturato rispetto a quello effettivo ottenendo
come conseguenza che se la Visco-Bersani (che prevedeva la
rettifica in base al valore normale dell’immobile) viene inserita
come rettifica analitica e non presuntiva, il Fisco può accertare
la maggiore imposta, sia all’acquirente che al venditore, solo
sulla base del fatto che il corrispettivo risulta diverso da quello
dichiarato.
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