Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio scorso è stato
pubblicato il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture 28
dicembre 2007 recante: “Programma straordinario di edilizia
residenziale pubblica, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, recante: “Individuazione degli interventi
prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della
disponibilità finanziaria”.”
Il decreto, contenente
4 articoli e 3 allegati, è stato
emanato in riferimento a quanto previsto dall’articolo 21 del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito dalla legge 29
novembre 2007, n. 222 e con lo stesso decreto viene attivata una
disponibilità finanziaria pari ad
euro 543.955.500,00
destinata al
programma straordinario di edilizia residenziale
pubblica.
Il complessivo importo è stato ripartito tra le regioni e le
province autonome secondo le indicazioni riportate nell’
allegato
1 da cui è possibile evincere che le percentuali più alte sono
state riservate alle seguenti regioni:
- Lombardia 14,51%;
- Lazio 10,21%;
- Campania 10,89%;
- Piemonte 8,69%;
- Sicilia 7,37%;
- Puglia 6,61%;
- Veneto 6,02%;
- Emilia-Romagna 5,94%;
- Toscana 5,78%.
Vale la pena osservare come alle
9 regioni sopra indicate è
stato assegnato
oltre i 3/4 delle risorse disponibili mentre
una percentuale superiore ad
un terzo è stata assegnata alle
prime tre regioni (Lombardia, Lazio e Campania), ed una
percentuale superiore al 50% delle risorse disponibili è stata
assegnata a cinque regioni (Lombardia, Lazio, Campania,
Piemonte e Sicilia).
Nell’
allegato 2 sono invece indicati gli
interventi
prioritari e immediatamente realizzabili con la relativa
dotazione finanziaria; tali interventi sono stati individuati sulla
base degli elenchi trasmessi dalle regioni e dalle province
autonome ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 159/2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007. L'effettiva
erogazione dei finanziamenti attribuiti direttamente a ciascun
comune o ex Iacp comunque denominato ovvero tramite la Cassa
depositi e prestiti, sarà attuato con decreto del Ministro delle
infrastrutture, da emanarsi entro sei mesi dalla trasmissione della
documentazione relativa ai singoli interventi, previa verifica
tecnica da parte dell'Amministrazione in ordine alla congruità
degli interventi proposti con l'art. 21 del decreto-legge, n.
159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007,
secondo le seguenti modalità:
- acquisto immobili: erogazione del 50% del finanziamento alla
presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno
giuridico all'acquisto e del restante 50% alla data di stipula del
rogito notarile;
- interventi di recupero e di nuova costruzione: 30% del
finanziamento alla presentazione della documentazione attestante
l'inizio dei lavori; 50% alla presentazione della documentazione
attestante l'avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori; 20% ad
avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del
certificato di agibilità;
- locazione alloggi: in rate annuali anticipate pari all'importo
del canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e
verifica del relativo contratto di locazione, fermo restando
l'importo indicato nell'allegato 2 al decreto ministeriale in
argomento, che costituisce limite massimo del contributo
statale.
Nel caso in cui dalla verifica tecnica dovessero emergere
interventi non congrui con il citato art. 21 del decreto-legge n.
159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007,
il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale, provvederà con apposito decreto, d'intesa con
la Conferenza unificata, previa intesa con le regioni e le province
autonome interessate, alla riprogrammazione delle risorse per un
importo pari a quello degli interventi ritenuti non congrui.
L’
allegato 3 contiene lo schema della Convenzione per la
gestione delle risorse destinate al finanziamento del Programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 21
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.
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