Le principali norme di riferimento per la
determinazione degli
onorari relativi alle attività di progettazione sono rilevabili
nell’
articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti) e nell’
articolo 274 del
Regolamento di attuazione del Codice dei contratti non ancora
in vigore seppur già approvato dal Consiglio dei ministri nella
seduta del 21 dicembre 2007.
Dobbiamo, in questa sede, precisare che il testo originario
articolo 92 è stato modificato dal decreto legislativo 31 luglio
2007, n. 133 (Secondo correttivo al Codice dei contratti) al fine
di adeguarlo, per quanto possibile, alle disposizioni contenute nel
“decreto Bersani”, e precisamente nell’articolo 2 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 133 convertito nella legge 4 agosto 2006 n.
248.
In verità l’
articolo 92 del Codice dei contratti viene
modificato soltanto nei commi 2 e 4 in cui vengono cassate
quelle parti in cui viene precisato che i corrispettivi sono minimi
inderogabili e che ogni patto contrario è nullo, lasciando, quindi
ampio margine alla possibilità che alle tabelle dei corrispettivi
determinate con decreto, così come disposto dal comma 2 del citato
articolo 92, vengano applicate riduzioni percentuali.
I nuovi testi dei commi 2 e 4 dell’articolo 92 del Codice dei
contratti sono i seguenti:
“
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture, determina, con proprio decreto64, le tabelle
dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate. 3.
(Omissis) 4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3,
fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.”.
Dalla lettura dell’articolo 92 come modificato dal secondo
correttivo si evince che:
- per la determinazione dei corrispettivi devono essere
utilizzate le tariffe professionali determinate con Decreto del
Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture ed, in atto, le uniche tariffe professionali per i
lavori pubblici sono quelle definite con il D.M. 4 aprile
2001;
- alle tariffe stesse è possibile applicare una riduzione che non
può superare il 20% così come definito al comma 12-bis
dell’articolo 4 del decreto-legge n. 65/1989, convertito dalla
legge n. 155/1989 in cui viene precisato che “per le prestazioni
rese dai professionisti allo stato e agli altri enti pubblici
relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di
interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico
dello stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di
tariffa non può superare il 20 per cento.”
All’articolo 92 del Codice dei contratti si affiancherà, tra breve,
l’
articolo 274 del Regolamento di attuazione che, cerca una
coerenza con le disposizioni contenute nel “decreto Bersani”, e
precisamente nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.
133/2006 convertito nella legge n. 248/2006, ove si stabilisce che
“nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti
possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate,
quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei
compensi per attività professionali”.
L’articolo 274, non ancora in vigore, nel tentativo di coerenza con
il decreto “Bersani” dispone, al comma 1 che “le stazioni
appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento
le tariffe professionali, ove motivatamente ritenute adeguate.
L’importo stimato del corrispettivo complessivo da porre a base di
gara è determinato, con le modalità di cui al comma 2, al lordo
della riduzione, di cui all’articolo 4, comma 12-bis, del decreto
legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989,
n. 155, prevista per le prestazioni relative alla realizzazione di
opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in
tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti
pubblici.”
Viene, di fatto, sancita la non obbligatorietà delle tariffe
professionali e soltanto nel caso di utilizzazione delle stesse,
l’importo stimato da porre a base di gara deve essere determinato
al loro della riduzione di cui all’articolo 4, comma 12-bis del
decreto legge n. 65/1989, convertito nella legge n. 155/1989,
sottintendendo,nei fatti che la riduzione non può superare il
20%.
Sembra, quindi, che la liberalizzazione delle tariffe imposta dal
decreto “Bersani”, non appena sarà pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale il regolamento di attuazione del Codice, potrà essere
parzialmente aggirata perché i professionisti non potranno
applicare riduzioni superiori al 20% che sarebbero in contrasto con
il citato comma 12-bis dell’articolo 4.
Ma potrebbe verificarsi, anche, che le stazioni appaltanti non
utilizzino come criterio base di riferimento le tariffe
professionali ma qualsiasi altro metodo, quale indagini di mercato
o altro, ed allora in tale ipotesi i commi 1, 2 e 3 dell’articolo
274 del regolamento di attuazione non sarebbero più applicabili, i
ribassi non sarebbero più condizionati dal comma 12-bis
dell’articolo 4 e sarebbero, quindi, del tutto liberi.
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