TAVOLO TECNICO REGIONALE E CONFERENZA DELLE REGIONI

25/01/2008

Nella giornata di ieri 24 gennaio si sono svolti i lavori del Tavolo tecnico regionale e della Conferenza dei Presidenti e della Conferenza unificata per l'espressione del parere sull'intero D.L. 248-07, compreso l'art. 20.
Nel corso dei lavori del Tavolo tecnico regionale è emerso che anche le Regioni Umbria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Basilicata, Campania, Veneto, Sicilia, Abruzzo e Marche, allo stato attuale ritengono che non sia possibile accettare dall’1 gennaio 2008 progetti redatti ai sensi del Decreto ministeriale 1996.

E' stato inoltre discusso e predisposto un documento che, sulla base dell'emendamento dell'On. Mariani, collegasse anche altri argomenti evidenziati dagli altri emendamenti.
Tale documento è stato inviato alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
La Conferenza dei Presidenti, dopo aver discusso il testo, lo ha fatto proprio, portandolo nel pomeriggio in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni che, nel pomeriggio di ieri, ha esitato il decreto-legge n. 248 con parere favorevole ma con richieste emendative.

Il testo del parere contiene l’emendamento all’articolo 20 proposto che consta dei seguenti 6 commi:
“1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
2. A seguito dell’entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all’articolo 5 comma 2-bis del decreto legge n. 136 del 2004, come modificato dal comma 1, in alternativa all’applicazione della suddetta revisione generale è possibile l’applicazione del D.M. Min. LL.PP. 14 settembre 2005 oppure dei Decreti del Ministero dei LL.PP. del 20 novembre 1987; 3 dicembre 1987; 11 marzo 1988; 4 maggio 1990; 9 gennaio 1996; 16 gennaio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori ed all’eventuale collaudo.
4. Con l’entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all’art. 2, comma 3 dell’ O.P.C.M. n. 3274/03 , ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, nel periodo di cui al comma 1, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si renderanno necessari, previa intesa con la Conferenza unificata, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1."

Sul problema relativo alla riformulazione dell’articolo 20 nel corso della seduta n. 270 della Camera dei deputati di lunedì scorso 21 gennaio sono intervenuti nell’ordine Francesco Piro relatore per la V commissione che ha precisato nel suo intervento che in merito alla questione relativa alle norme tecniche “tendiamo a richiamare ancora l'attenzione del Governo sulla necessità che l'articolo 20 possa essere riformulato in modo da non lasciare incertezze interpretative che sarebbero assai pregiudizievoli, implicando il blocco delle attività sul territorio.” e Aurelio Salvatore Misiti che ha aggiunto:
“L'articolo 20 riguarda la proroga dell'entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni: si tratta di un capitolo molto importante, poiché riguarda l'attività dei professionisti delle progettazioni.
Applicando l'articolo 20, vi sarebbe un intervallo di 18 mesi nel quale non si capirebbe bene come i professionisti si debbano comportare. Questa confusione bloccherebbe di fatto l'attività di progettazione e quindi gli appalti e le costruzioni, con la conseguenza che si manderebbe in crisi il settore. Bisogna dunque essere molto chiari: se si prevede che l'entrata in vigore di queste norme tecniche sia posticipata, deve essere anche chiaro quali sono le norme da applicare nell'intervallo. È dunque giusto che si chiarisca con esattezza che le norme tecniche previgenti - quelle previste dai decreti ministeriali del 9 e del 16 gennaio 1996 - restano in vigore, anche se certamente con l'esclusione delle verifiche e degli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle grandi opere, così che l'ingegnere e l'architetto che debbono progettare un edificio possano fare riferimento ad una norma precisa e non confusa. La norma da applicare non può infatti che essere quella vigente in precedenza. Chiedo dunque che si preveda che, salvo quei casi, valgano le norme previste nei decreti ministeriali del 9 e 16 gennaio 1996 (per gli edifici di interesse strategico e le grandi opere si possono applicare le nuove norme).
Quindi, tale deroga deve essere chiarita mediante un emendamento esplicito. A tale riguardo, credo che l'emendamento, che probabilmente non è stato preso in considerazione dalle Commissioni a causa di una cattiva informazione, debba essere presentato in Aula e approvato, in modo tale da rendere chiara l'applicazione del testo delle norme tecniche per le costruzioni.”

A cura di Paolo Oreto


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