Nella giornata di ieri 24 gennaio si sono svolti i lavori del
Tavolo tecnico regionale e della Conferenza dei Presidenti e
della Conferenza unificata per l'espressione del parere sull'intero
D.L. 248-07, compreso l'art. 20.
Nel corso dei lavori del Tavolo tecnico regionale è emerso che
anche le Regioni
Umbria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Basilicata, Campania, Veneto, Sicilia, Abruzzo e Marche, allo
stato attuale ritengono che
non sia possibile accettare dall’1
gennaio 2008 progetti redatti ai sensi del Decreto ministeriale
1996.
E' stato inoltre discusso e predisposto un documento che, sulla
base dell'emendamento dell'On. Mariani, collegasse anche altri
argomenti evidenziati dagli altri emendamenti.
Tale documento è stato inviato alla
Conferenza dei Presidenti
delle Regioni.
La Conferenza dei Presidenti, dopo aver discusso il testo, lo ha
fatto proprio, portandolo nel pomeriggio in sede di
Conferenza
Unificata Stato-Regioni che, nel pomeriggio di ieri, ha esitato
il decreto-legge n. 248 con parere favorevole ma con richieste
emendative.
Il testo del parere contiene l’emendamento all’articolo 20 proposto
che consta dei seguenti 6 commi:
“1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 e successive
modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell’art.
3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
è differito al 30 giugno 2009.
2. A seguito dell’entrata in vigore della revisione generale delle
Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 settembre
2005, durante il periodo di cui all’articolo 5 comma 2-bis del
decreto legge n. 136 del 2004, come modificato dal comma 1, in
alternativa all’applicazione della suddetta revisione generale è
possibile l’applicazione del D.M. Min. LL.PP. 14 settembre 2005
oppure dei Decreti del Ministero dei LL.PP. del 20 novembre 1987; 3
dicembre 1987; 11 marzo 1988; 4 maggio 1990; 9 gennaio 1996; 16
gennaio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché
per quelle per le quali le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano
affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima
dell’entrata in vigore della revisione generale delle Norme
Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 settembre 2005,
continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la
redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori ed
all’eventuale collaudo.
4. Con l’entrata in vigore della revisione generale di cui al comma
2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le
verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi
relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,
nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro
eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo
2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all’art. 2, comma 3 dell’ O.P.C.M.
n. 3274/03 , ad esclusione degli edifici ed opere progettate in
base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere
effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010, e
riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone
sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è
istituita, nel periodo di cui al comma 1, una commissione
consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali,
nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini
professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni
generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine
degli adeguamenti normativi che si renderanno necessari, previa
intesa con la Conferenza unificata, alla scadenza del periodo
transitorio indicato al comma 1."
Sul problema relativo alla
riformulazione dell’articolo 20
nel corso della seduta n. 270 della Camera dei deputati di lunedì
scorso 21 gennaio sono intervenuti nell’ordine
Francesco
Piro relatore per la V commissione che ha precisato nel suo
intervento che in merito alla questione relativa alle norme
tecniche “tendiamo a richiamare ancora l'attenzione del Governo
sulla
necessità che l'articolo 20 possa essere riformulato in
modo da non lasciare incertezze interpretative che sarebbero
assai pregiudizievoli, implicando il blocco delle attività sul
territorio.” e
Aurelio Salvatore Misiti che ha aggiunto:
“L'articolo 20 riguarda la proroga dell'entrata in vigore delle
norme tecniche per le costruzioni: si tratta di un capitolo molto
importante, poiché riguarda l'attività dei professionisti delle
progettazioni.
Applicando l'articolo 20, vi sarebbe un intervallo di 18 mesi
nel quale non si capirebbe bene come i professionisti si debbano
comportare. Questa confusione bloccherebbe di fatto l'attività
di progettazione e quindi gli appalti e le costruzioni, con la
conseguenza che si manderebbe in crisi il settore. Bisogna dunque
essere molto chiari: se si prevede che l'entrata in vigore di
queste norme tecniche sia posticipata, deve essere anche chiaro
quali sono le norme da applicare nell'intervallo. È dunque giusto
che si chiarisca con esattezza che le norme tecniche previgenti -
quelle previste dai decreti ministeriali del 9 e del 16 gennaio
1996 - restano in vigore, anche se certamente con l'esclusione
delle verifiche e degli interventi relativi ad edifici di interesse
strategico e alle grandi opere, così che l'ingegnere e l'architetto
che debbono progettare un edificio possano fare riferimento ad una
norma precisa e non confusa. La norma da applicare non può infatti
che essere quella vigente in precedenza. Chiedo dunque che si
preveda che, salvo quei casi, valgano le norme previste nei decreti
ministeriali del 9 e 16 gennaio 1996 (per gli edifici di interesse
strategico e le grandi opere si possono applicare le nuove
norme).
Quindi, tale deroga deve essere chiarita mediante un emendamento
esplicito. A tale riguardo, credo che l'emendamento, che
probabilmente non è stato preso in considerazione dalle Commissioni
a causa di una cattiva informazione, debba essere presentato in
Aula e approvato, in modo tale da rendere chiara l'applicazione del
testo delle norme tecniche per le costruzioni.”
© Riproduzione riservata