L’
Agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 18/E del 24
gennaio scorso, in risposta ad un quesito formulato da un
contribuente riguardante l’
applicabilità dell’agevolazione per
spese di ristrutturazione edilizia, in presenza di un servizio di
bed & breakfast, offerto nella casa di abitazione oggetto
degli interventi di ristrutturazione si è espressa nel senso che
nell’ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia su
un’abitazione, utilizzata saltuariamente per il servizio di
alloggio di ospiti con prima colazione (bed & breakfast), la
detrazione IRPEF del 36% (art.1, commi 17-19, legge n.
244/2007), applicabile alle spese relative agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente, è riconosciuta in
misura pari al 50%.
Nella risoluzione l’Agenzia dopo aver richiamato la normativa
vigente in materia di attività turistico alberghiera, in base alla
quale è possibile qualificare l’attività ricettiva come bed &
breakfast nel caso in cui il servizio sia offerto nella casa di
abitazione ed in modo saltuario o per periodi ricorrenti o
stagionali, precisando, anche che la normativa stessa, a decorrere
dal 1997, è regolamentata a livello regionale, ha chiarito che:
- la compresenza del titolare e degli ospiti nelle unità
immobiliari messe a disposizione possa far ritenere che l’attività
di bed & breakfast, qualora esercitata in modo non sistematico
o abituale, ossia in assenza dei presupposti che integrano
l’esercizio di attività rilevante ai fini del reddito d’impresa,
non rientra tra quelle di sfruttamento dell’immobile per
l’esercizio di attività di impresa, essendo questo destinato
principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che
offrono ospitalità concorrendo a tassazione come reddito diverso,
ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986
(TUIR);
- la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione
dell’unità immobiliare residenziale, utilizzata promiscuamente per
l’esercizio dell’attività di bed & breakfast, è riconosciuta
nella misura del 50% (così come previsto per gli immobili
residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di arti,
professioni, o di attività commerciale - cfr. C.M. 57/E/1998).
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