È partito l'1 gennaio 2008 il regime fiscale semplificato per i
piccoli imprenditori ed i professionisti (
contribuenti
minimi), che facilita e riduce gli adempimenti, diminuendo i
costi. Come afferma l'Agenzia delle Entrate, il regime semplificato
rappresenta il regime naturale per chi possiede determinati
requisiti e per coloro che nel 2007 hanno applicato il regime della
franchigia (art. 32 bis, DPR n. 633/72). Questi contribuenti
possono dall'1 gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare
come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del
regime senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o
successiva.
L’
Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri
28 gennaio
la
circolare n. 7/E recante: “Regime fiscale semplificato
per i contribuenti minimi - Articolo 1, commi da 96 a 117, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l’anno 2008 -
Ulteriori chiarimenti.”; la citata circolare fa seguito al
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 gennaio
2008 ed alla precedente
circolare dell’Agenzia delle Entrate
21 dicembre 2007, n. 73/E.
Alcuni dei tanti chiarimenti inseriti nella corposa circolare sono
i seguenti:
- i contribuenti che iniziano l'attività e, pur volendo applicare
fin dall'inizio il regime dei "minimi", non hanno provveduto a
barrare - nel modello AA9/8 - la specifica casella del quadro B,
possono nei successivi trenta giorni rettificare la dichiarazione
di inizio attività presso l'ufficio competente;
- i contribuenti che, pur volendo applicare il regime dei
"minimi" hanno emesso fatture applicando l'imposta, possono
effettuare le opportune rettifiche, sempre che non abbiano già
esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni
periodiche del tributo. Dovranno emettere nota di variazione, da
conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva;
- quando più professionisti dividono un unico appartamento ma
solo uno è intestatario del contratto di locazione e delle utenze e
provvede a riaddebitare i costi agli altri professionisti,
ciascuno, ai fini della verifica del limite di 15mila euro, farà
riferimento al costo che ha effettivamente sostenuto.
Ricordiamo che i
requisiti previsti per poter
essere considerato un contribuente minimo sono i seguenti:
- essere un impresa individuale o un professionista singolo
- aver conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi non
superiori a 30.000 euro
- non avere avuto nell'anno precedente lavoratori dipendenti o
collaboratori (anche a progetto)
- nell'anno precedente
- nell'anno precedente
- non avere effettuato nell'anno precedente esportazioni
- non avere erogato utili da partecipazione agli associati con
apporto di solo lavoro
- non avere effettuato nel triennio precedente acquisti di beni
strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni
strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di
impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per
cento dei relativi corrispettivi)
- iniziare l'attività e presumere di possedere i precedenti
requisiti. Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve
essere ragguagliato all'anno. Ad esempio: per una nuova attività
che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di
30.000). In questo caso il contribuente deve comunicarlo
all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione di inizio attività
(modello
AA9/8) barrando nel quadro B, la casella denominata
"Contribuenti minori".
L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software per la
verifica dei precedenti requisiti, accessibile all'indirizzo
www.agenziaentrate.it
Ricordiamo, anche, che i
vantaggi del regime fiscale
agevolato:
Irpef e Addizionali
Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.
Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta
sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza
tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e
le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla
professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che
comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli
inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante
soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi
previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei
collaboratori dell´impresa familiare fiscalmente a carico e quelli
versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare
non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E´ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni
precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione
dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre
il quinto.
Iva
Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti,
dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei
registri.
Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l´addebito
dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente,
l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Irap
Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi
connessi al tributo.
Studi di Settore
Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con
il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli
adempimenti connessi.
Adempimenti documentali
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili.
Esonero dall´invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta soltanto obbligatoria:
- la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e
delle bollette doganali;
- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in
regime di reverse charge;
- la titolarità di un conto corrente bancario o postale.
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