Sulla Gazzetta ufficiale n. 23 di ieri 28 gennaio è stato
pubblicato il
Provvedimento 10 gennaio 2008 dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
recante il “Regolamento sul procedimento per la soluzione delle
controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Il Regolamento consta di 7 articoli e di un allegato.
Ricordiamo che la nuova versione del regolamento aggiorna la
precedente approvata con deliberazione del Consiglio nell’adunanza
del 10 ottobre 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24
ottobre 2006, n. 248.
Il nuovo provvedimento è sensibilmente diverso dal precedente
ancora pubblicato sul sito dell’autorità di vigilanza sui contratti
pubblici e nello stesso è possibile rilevare le indicazioni qui di
seguito riportate.
Nell’
articolo 2 viene precisato che possono presentare
istanza di parere i seguenti soggetti:
- la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad
esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
- l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad
esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
- soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere
all'esterno la volontà del richiedente.
Nell’
articolo 3 vengono indicate come non ammissibili le
istante presentate:
- su una questione riguardante la fase successiva al
provvedimento di aggiudicazione definitiva; nel caso in cui per la
fattispecie oggetto dell'istanza è stato presentato ricorso innanzi
all'autorità giudiziaria;
- in assenza di una controversia insorta fra le parti
interessate;
- da soggetti che non rientrano tra quelli individuati
dall’articolo 2, comma 2 del provvedimento stesso.
Nell’
articolo 4 viene precisato che l’istanza che deve
essere predisposta secondo il modello allegato al provvedimento può
essere inoltrata per fax o con raccomandata del servizio postale o
per posta elettronica certificata ai sensi della normativa
vigente.
Nei successivi
articoli 5, 6 e 7 vengono trattati l’avvio
dell’istruttoria e la partecipazione all’istruttoria e viene
definita la composizione della Commissione per la soluzione delle
controversie.
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