Continuano ad essere preoccupanti i dati emersi dall'attività
ispettiva a seguito dell'entrata in vigore della legge Bersani:
più della metà dei cantieri edili italiani sono
fuorilegge. Lo dimostra il Ministero del Lavoro attraverso
i dati allegati alla presente notizia. Di questi, l'unico dato
incoraggiante è rappresentato dall'effetto occupazionale che ha
sortito la nuova normativa che dal 12 agosto 2006 (data di entrata
in vigore del D.L. 223/2006 convertito con Legge n. 248/2006) al 31
dicembre 2007 ha portato 74.654 nuovi lavoratori iscritti all'INAIL
ed un aumento di oltre 34 milioni di euro di contributi versati. I
dati emersi riguardano l'attività ispettiva svolta dai principali
enti: Ministero del Lavoro, INPS, INAIL ed ENPALS.
Confrontando i dati del 2006 con quelli del 2007, è evidente che vi
è stato un netto miglioramento nell'attività svolta dai quattro
enti. In particolare, vengono messi in evidenza 5 indicatori:
- numero di aziende ispezionate;
- numero di aziende trovate irregolari;
- numero di lavoratori irregolari;
- numero dei lavoratori totalmente in nero;
- la quantità di contributi e premi evasi che è stata
recuperata.
Aggregando i dati dei quattro entri, assistiamo ad un netto
miglioramento percentuale dei quattro indicatori: il numero di
aziende ispezionate è cresciuto da 290.326 a 342.363 con un aumento
percentuale del 17,92% rispetto al 2006; il numero di aziende
irregolari è cresciuto da 181.026 a 218.023 (+20,44%); il numero di
lavoratori irregolari è passato da 189.295 a 276.275 (+45,95%); il
numero di lavoratori totalmente in nero è cresciuto da 124.564 a
140.555 (+12,84%); i contributi e premi evasi che sono stati
recuperati è passato da 1.509.422.075 euro a 1.855.105.551 euro
(+22,90%).
Per quanto concerne il settore edile, dal 12 agosto 2006 al 31
dicembre 2007 (17 mesi) sono stati
ispezionati 37.129
cantieri in cui lavoravano complessivamente 58.330
imprese di cui 33.470 irregolari (il 57% circa).
Sono stati emessi in totale
4.212 provvedimenti di
sospensione di cui:
- 1.160 riguardanti l'art. 5 (Disposizioni per il contrasto del
lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori) della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- 3.013 riguardanti l'impiego di personale non risultante dalla
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del
totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- 39 per reiterate violazioni della disciplina in materia di
orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003).
Del totale dei provvedimenti emanati, 2.043 sono stati revocati per
regolarizzazione, di cui 786 riguardanti l'art. 5 Legge 123/2007 e
1.257 riguardanti le sospensioni concernenti il lavoro nero e
l'orario di lavoro.
Ricordiamo che l'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n.
123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia" pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 10 agosto, ha apportato importanti e
significative novità nella gestione della sicurezza all'interno dei
cantieri edili, ed in particolare:
- l'art. 5 prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale,
confermando le disposizioni previste dal Codice degli appalti, nel
caso in cui risulti una percentuale di lavoratori in nero pari o
superiore al 20% ed in caso di reiterate violazioni di legge; il
provvedimento prevede anche l'impossibilità dell'impresa a
partecipare alle gare d'appalto pubbliche. Per la revoca del
provvedimento, oltre alla regolarizzazione delle condizioni di
lavoro e di sicurezza, è previsto il pagamento delle sanzioni
pecuniarie di legge;
- secondo quanto previsto dall'art. 6, dall'1 settembre 2007
tutti i lavoratori all'interno di un cantiere, siano essi
dipendenti delle aziende appaltatrici o subappaltatrici, dovranno
essere muniti obbligatoriamente di un tesserino di riconoscimento,
munito di fotografia, che indichi sia le sue generalità che quelle
del suo datore di lavoro;
- di grande rilevanza è l'art. 8 che di fatto impone dei paletti
per quanto concerne il costo del lavoro e della sicurezza
nell'ambito delle gare d'appalto. Ai fini della valutazione delle
anomalie delle offerte, secondo quanto previsto dal comma 3 bis
dell'articolo 86 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.
163/2006, il valore economico dell'offerta deve essere adeguato e
consono rispetto sia al costo del lavoro che a quello della
sicurezza. Per fare questo vengono obbligate le stazioni appaltanti
a fare attenzione a questi parametri che saranno determinati
periodicamente dal Ministero del Lavoro, sulla base della
contrattazione collettiva del settore;
- l'art. 10 prevede che a partire dal 2008 e fino al 2009 sia
previsto un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro un
credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese
sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e
percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro;
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