Sul supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta ufficiale n. 24 del
29 gennaio 2008 è stato pubblicato il
decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale”.
Giunge, così, a conclusione un iter iniziato nel giugno 2006 e
segnato da ripetuti “passaggi” nelle commissioni di Camera e
Senato, in Conferenza Stato-Regioni e in Consiglio di Stato.
Il nuovo decreto (trattasi del secondo decreto correttivo dopo il
primo n. 284 dell’8 novembre 2006) consta di quattro articoli e di
alcuni allegati.
Con l’
articolo 1 vengono introdotte alcune modifiche alla
parte prima del Codice introducendo gli articoli 3-bis, 3-ter,
3-quater, 3-quinquies e 3-sexies e modifiche alla parte seconda del
Codice sostituendo tutti gli articoli dal 4 al 36.
Con l’
articolo 2 vengono introdotte modifiche puntuali alle
parti terza e quarta del Codice e precisamente agli articoli 74,
101, 108, 124, 127, 147, 148, 189, 190, 193, 195, 197, 202, 203,
205, 208, 212, 214, 215, 216, 220, 222, 223, 224, 225, 229, 233,
234, 235, 242, 236, 258, 264, 265 e 266, vengono sostituiti gli
articoli 161, 181, 183, 185, 186 e 206 e vengono introdotti i nuovi
articoli 181-bis, 206-bis e 252-bis.
Con gli
articoli 4 e 5, per ultimo, vendono definiti la
clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni transitorie e
finali.
Il decreto contiene, altresì, i nuovi allegati dal I al VII alla
parte II del decreto e non appena disponibile pubblicheremo il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 coordinato con i due
decreti correttivi.
Il decreto legislativo, nel suo complesso, contiene rilevanti
novità nella
gestione delle terre e rocce da scavo, nonché
per i procedimenti di
VIA (valutazione impatto ambientale) e
VAS (valutazione ambientale strategica) ed in particolare
alcuni argomenti che vengono modificati con il nuovo decreto sono:
- valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale
strategica;
- difesa del suolo e tutela delle acque;
- gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- risarcimento del danno ambientale.
Ricordiamo, anche, che per quanto riguarda la valutazione di
impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, questo
secondo decreto correttivo recepisce gli interventi della Comunità
Europea, allargando il campo di applicazione delle procedure alle
quali sono sottoposti i piani e i programmi relativi ad interventi
di telefonia mobile e tutti le opere strategiche nelle quali il
progetto definitivo si discosta sensibilmente da quello
preliminare.
Ricordiamo, per ultimo, che il decreto legislativo in argomento fa
seguito a quello di cui al decreto legislativo 8 novembre 2006, n.
284 con cui furono disposte:
- la proroga delle Autorità di bacino nelle more della
costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della
Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa
disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo
correttivo;
- la soppressione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti;
- la proroga da sei a 12 mesi del termine per
l’adeguamento dello Statuto del Consorzio nazionale imballaggi
(Conai) ai principi contenuti nel decreto, in particolare a quelli
di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché quelli
di libera concorrenza nelle attività di settore.
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