Il 12 dicembre scorso con la delibera n. 128/2007 immediatamente
esecutiva, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha approvato il nuovo
Regolamento finalizzato all'avvio del Programma Sperimentale di
Aggiornamento Professionale Continuo dei geologi iscritti all'Albo
Professionale ed all'Elenco Speciale per il triennio 2008 -
2010.
L'obiettivo del nuovo Regolamento, condiviso pienamente dagli
Ordini Regionali, è quello di conferire all'intera collettività
geologica ulteriore dignità e maggiore consapevolezza del ruolo
sociale e culturale che è chiamata a svolgere., allineando la
professione di geologo alle più attive ed avanzate componenti
professionali del nostro Paese, fornendo palese conferma della
capacità di autoregolamentarsi, in questi come in altri
fondamentali settori, nell'esclusivo e superiore interesse della
collettività.
In ottemperanza al nuovo Regolamento, gli iscritti all'Ordine dei
Geologi dal 2008 hanno l'obbligo deontologico dell'Aggiornamento
Professionale Continuo (APC), e dovranno curare e aggiornare con
continuità le conoscenze tecniche e le conoscenze delle norme
correlate, necessarie a garantire il corretto esercizio della
professione.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L. 339/1990 il Consiglio
Nazionale dei Geologi è chiamato a operare per la valorizzazione
della professione, favorendo le iniziative dirette al miglioramento
tecnico-culturale degli iscritti e coordinando le attività degli
Ordini Regionali, ai quali è demandato il compito di:
- promuovere, anche di concerto tra loro, un'adeguata offerta di
aggiornamento, accogliendo proposte in merito anche da soggetti
diversi dal CNG e dagli OO.RR. stessi e verificando i relativi
programmi ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
- favorire, per quanto possibile, la gratuità della formazione
usando risorse proprie e provenienti da sovvenzioni;
- verificare e certificare l'assolvimento dell'obbligo della
formazione, nonché definire le modalità di rilascio delle
certificazioni ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
- applicare le sanzioni disciplinari nel caso di mancato
adempimento dell'obbligo di aggiornamento ai sensi dell'art. 8 del
presente Regolamento.
L'art. 5 del Regolamento prevede che ogni periodo di APC abbia
durata biennale e che ogni iscritto all'Ordine debba conseguire,
per il suo adempimento, 50 crediti tra il 1° gennaio del primo anno
e il 31 dicembre dell'anno successivo, con facoltà di scegliere gli
eventi di aggiornamento più rispondenti alle proprie esigenze. Nel
caso in cui l'iscritto, a causa di comprovati impedimenti, sia
impossibilitato a svolgere l'attività di aggiornamento continuo
deve darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine Regionale di
appartenenza entro la fine del periodo di riferimento. Il giudizio
sulle motivazioni che impediscono di ottemperare l'obbligo di APC e
le decisioni in merito spetteranno al Consiglio dell'Ordine
Regionale di appartenenza dell'iscritto. In caso di accoglimento
dell'istanza dell'iscritto, questi sarà tenuto a recuperare i
crediti mancanti nel biennio successivo.
© Riproduzione riservata