Come preannunciato nella news di ieri, pubblichiamo, oggi, allegato
alla presente, il
testo del Codice dell’Ambiente (D.Lgs: n.
152/2006)
coordinato con tutte le disposizioni del primo
(D.Lgs. n. 284/2006), del secondo correttivo (D.Lgs. n. 4/2008),
della legge 24 novembre 2006, n. 286, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, della legge26 febbraio 2007, n. 17, della legge 19 dicembre
2007, n. 243 e, per ultimo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248.
Ricordiamo che il secondo decreto correttivo al codice
dell’ambiente è stato emanato con il
decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4 pubblicato sul supplemento ordinario n. 24
alla gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio scorso e che lo stesso
contiene importanti modifiche al codice; modifiche che
entreranno in vigore il 13 febbraio prossimo.
Le modifiche interessano:
- VIA e VAS
- Terre e rocce da scavo
Per quanto concerne la
VIA (Valutazione impatto ambientale)
e la
VAS (Valutazione ambientale strategica) vengono escluse
dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni le procedure
avviate precedentemente all’entrata in vigore del decreto che,
pertanto, dovranno essere concluse ai sensi delle norme vigenti al
momento dell’avvio del procedimento.
Le norme del d.lgs. n. 4/2008 sostituiscono, integralmente, la
precedente disciplina anche se non sembra che ci sia una radicale
variazione ricordano, però, che sono state inserite una serie di
disposizioni volte ad assicurare il coordinamento tra la diverse
autorizzazioni ambientali nonché la semplificazione dei
procedimenti prevedendo anche la possibilità che le amministrazioni
procedenti stipulino a tal fine appositi accordi.
Per quanto riguarda i piani, programmi e progetti di competenza
regionale viene previsto che le regioni ,
entro dodici mesi
dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 e, quindi entro il
13 febbraio 2009, dovranno adeguare le proprie normative.
Alle regioni stesse è, però, riconosciuta un’ampia discrezionalità
nel definire ulteriori modalità, rispetto a quelle previste nel
decreto in riferimento:
- all’individuazione di piani, programmi e progetti da sottoporre
a VIA o VAS;
- per la determinazione di criteri di esclusione dalla VIA per
specifiche categorie progettuali;
- per lo svolgimento delle consultazioni;
- per le modalità di partecipazione delle regioni confinanti
eventualmente coinvolte dall’attuazione del piano;
- per l’individuazione dei soggetti competenti in materia.
Per qunato concerne le
Terre e Rocce da scavo evidenziamo
che i progetti di riutilizzo in essere alla data del 13 febbraio
2008 dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro i
successivi 90 giorni.
In tale periodo le attività potranno continuare e le eventuali
modifiche dovranno essere richieste dall`autorità nel termine di 60
giorni.
Vengono, poi, introdotte importanti modifiche alla disciplina
relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo ed, in
particolare, viene ammesso lo stoccaggio sino a tre anni in caso di
opere soggette a VIA ed il nuovo articolo 186 consente, inoltre, il
riutilizzo in altro ciclo produttivo, purché in presenza di
determinate condizioni.
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