Mentre le
Norme tecniche delle costruzioni contrariamente a
quanto comunicato nei giorni scorsi da fonti ministeriali, non sono
state ancora pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, almeno sino a
quella di sabato 2 febbraio, abbiamo notizia che l’
Avvocatura
distrettuale dello Stato sezione di Palermo, su specifica
richiesta dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici, ha trasmesso,
in data
1 febbraio 2008, un parere in merito
all’identificazione delle norme tecniche per le costruzioni
applicabili nella Regione Siciliana, a seguito dell’entrata in
vigore dell’articolo 20 del decreto-legge n. 248/2007.
Successivamente alla premessa che le norme dello Stato hanno sempre
trovato applicazione nell’ambito della Regione, che non ha mai
perciò ritenuto di (poter) “occupare” tale specifica materia,
l’Avvocatura distrettuale dello Stato sezione di Palermo, facendo
riferimento alle conclusioni raggiunte dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri in apposito parere sottoposto all’esame del
Ministero delle Infrastrutture, ritiene che le disposizioni di cui
all’art. 20 del decreto-legge n. 248/2007 non possono avere altro
significato se non quello di una ulteriore proroga del regime
transitorio e sperimentale di cui al comma 2 bis del decreto-legge
n. 136/2004 per il periodo di 18 mesi stabilito dal medesimo comma
2 bis, cui l’art. 20 D.L. 248/2007 rinvia, con la conseguente
perdurante possibilità, in tale periodo, di utilizzare (anche) le
norme tecniche dettate dai DD.MM: del 1996.
Ma mi sia lecito affermare che tale parere dell’Avvocatura nulla
aggiunge a quanto pensavamo ed abbiamo espresso in precedenti news
ed, infatti, l’argomento del contendere non è quello che l’art. 20
avrebbe voluto dire, ma quello che, nel regime attuale dice e
restiamo dell’opinione che, con l’attuale formulazione
dell’articolo 20, dall’1/1/2008 sono entrate in vigore le norme
tecniche di cui al D.M. 14-9-2005 che saranno sostituite dalle
nuove norme tecniche non appena entreranno in vigore e che tali
nuove norme tecniche godranno di un periodo transitorio di 18 mesi
in cui sarà possibile applicare le nuove norme e le precdenti di
cui al D.M. 14-9-2005
Certo, tutto potrebbe cambiare se, come speriamo tutti, in sede di
conversione in legge, si dovesse raggiungere una differente
formulazione dell’articolo 20 che esprima in effetti quello che era
nello spirito di chi l’aveva formulato
Ricordiamo, per altro, che in attesa della discussione sulla
conversione in legge del decreto legge n. 248/2007 che è attesa
alla Camera dei deputati per i prossimi giorni, sono intervenuti
sull’argomento:
- l’ASSOBETON con un comunicato stampa titolato “Infrastrutture a
rischio paralisi in tutta Italia - Assobeton sollecita un immediato
intervento di Parlamento e Ministero”, allegato alla presente con
cui l’Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi di
Confindustria denuncia la grave situazione di crisi venutasi a
creare nel proprio comparto di riferimento;
- l’AIST (Associazione Italiana Software tecnico con una nota al
Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, con cui “esprime
la necessità che sia fatta al più presto chiarezza - in questo
momento di vuoto normativo che ha causato la paralisi del settore
della progettazione strutturale - attraverso la promulgazione di
una legislazione chiara, precisa e che non dia adito ad eventuali
dubbi interpretativi, in modo da essere appieno applicata e
rispettata.”.
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