Sul supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ufficiale n. 29 di
ieri 4 febbraio 2008 è stato pubblicato il
Decreto del Ministero
delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 recante “Approvazione
delle nuove norme tecniche”.
Siamo i primi a darne notizia e siamo i primi a dare il testo
ufficiale così come rilevabile sulla Gazzetta ufficiale.
Il decreto si compone soltanto di due articoli e precisamente
dell’
articolo 1 con cui viene approvato il testo aggiornato
delle norme tecniche per le costruzioni ad eccezione delle tabelle
4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, in riferimento al parere
circostanziato emesso dall'Austria ai sensi dell'art. 9.2 della
direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura proposta
presenterebbe aspetti che possono eventualmente creare ostacoli
alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento
degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.
Sempre nell’
articolo 1 viene aggiunto che le nuove norme
sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14
settembre 2005.
Nell’
articolo 2 viene precisato che le norme tecniche
entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 5 Marzo 2008.
In riferimento a quanto previsto all’attuale articolo 20 del
decreto-legge n. 248, in attesa che nella conversione in legge del
decreto, tale articolo sia modificato, la letterale lettura dello
stesso porta alle seguenti conclusioni:
- le norme tecniche di cui al D.M. 14-9-2005 sono entrate in
vigore l’1/1/2008 e resteranno in vigore nel periodo transitorio di
18 mesi di cui al comma 2-bis dell’art. 5 del decreto-legge n.
136/2004 convertito nella legge n. 186/2004 e quindi sino al 4
settembre 2009;
- durante il periodo transitorio di 18 mesi è possibile
applicare, in alternativa, le nuove norme tecniche di cui al D.M.
14 gennaio 2008 o le precedenti norme di cui al D.M.
14-9_2005.
Ovviamente è comprensibile che si tratta di un paradosso e di un
probabile errore nella stesura del citato articolo 20 perché non ha
senso che venga tenuto in vita un decreto che non è mai entrato
compiutamente in vigore e che nel periodo transitorio, di fatto non
è stato compiutamente utilizzato, visto che sino al 31 dicembre
2007 era possibile utilizzare le norme tecniche di cui ai D.M. del
1996.
Ma siamo fiduciosi che tale abnorme situazione sia sanata nella
conversione in legge del decreto-legge n. 248/2008 con la
riscrittura dell’articolo 20 in modo da consentire a partire
dall’1/1/2008 e sino alla conclusione del periodo transitorio (4
settembre 2009) l’applicazione dei decreti ministeriale del
1996.
Le nuove norme di cui al decreto del ministero delle Infrastrutture
14 gennaio 2008 contengono 12 capitoli e 2 allegati e precisamente:
- Capitolo 1 - Oggetto
- Capitolo 2 - Sicurezza e prestazioni attese
- Capitolo 3 - Azioni sulle costruzioni
- Capitolo 4 - Costruzioni civili
- Capitolo 5 - Ponti
- Capitolo 6 - Progettazione geotecnica
- Capitolo 7 - Progettazione per azioni sismiche
- Capitolo 8 - Costruzioni esistenti
- Capitolo 9 - Collaudo statico
- Capitolo 10 - Redazione dei progetti strutturali esecutivi e
delle relazioni di calcolo
- Capitolo 11 - Materiali e prodotti per uso strutturale
- Capitolo 12 - Riferimenti tecnici
- Allegato A - Pericolosità sismica
- Allegato B - Tabelle dei parametri che definiscono l’azione
sismica
Pubblichiamo oggi la versione integrale del decreto e dei primi
capitoli; domani pubblicheremo i restanti capitoli.
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