Aggiornate le tariffe incentivanti per la produzione di energia
mediante impianti fotovoltaici. Con la
sentenza n.
2125/2006 del 18 ottobre 2006, il TAR Lombardia ha,
infatti, parzialmente annullato l'art. 8.1 del DM 6 febbraio 2006,
stabilendo l'
applicabilità dell'aggiornamento ISTAT delle
tariffe per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici le cui
domande di ammissione agli incentivi siano state inoltrate al GSE
entro il 15 febbraio 2006.
La sentenza del TAR lombardo è arrivata a seguito del ricorso
presentato a seguito:
- della violazione dell’art. 11 delle preleggi, oltre che eccesso
di potere per violazione del principio di irretroattività di norme
e di provvedimenti amministrativi;
- della violazione della disciplina di gara dettata dal DM 28
febbraio 2005, oltre che eccesso di potere per violazione del
principio di cristallizzazione del bando di gara e del principio
dell’affidamento; giacché il DM del 2005 avrebbe anche la funzione
di un vero e proprio bando di gara, a fronte del quale gli
operatori presentano le domande di ammissione alle tariffe
incentivanti, bando che sarebbe stato modificato dopo la
presentazione delle offerte, in violazione del pacifico principio
dell’immutabilità della lex specialis della gara;
- eccesso di potere per violazione del principio della buona fede
e dell’affidamento;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 387/2003
ed eccesso di potere per irragionevolezza, visto che l’eliminazione
dell’adeguamento ISTAT finirebbe per vanificare il ruolo
dell’incentivo, impedendo la realizzazione degli obiettivi voluti
dalla normativa primaria (D.Lgs. 387/2003).
Ma andiamo per gradi.
Con
decreto del 28 luglio 2005, adottato ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 387/2003, il Ministro delle Attività
Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, dettava i
criteri per l’incentivazione della produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare. Il suddetto decreto ministeriale prevede, a favore
dei soggetti responsabili della realizzazione e dell’esercizio di
impianti fotovoltaici, l’erogazione di una tariffa incentivante,
che è corrisposta per un periodo di venti anni decorrenti dalla
data di entrata in esercizio dell’impianto (art. 7, comma 7, DM
28.7.2005).
L’entità di tale tariffa incentivante varia in funzione della
potenza nominale dell’impianto, essendo previsti criteri differenti
di determinazione per impianti con potenza nominale rispettivamente
inferiore (art. 5) e superiore (art. 6), a 20 kW.
L’art. 6,
comma 6, del DM 28 luglio 2005, prima della sua sostituzione ad
opera del DM 6 febbraio 2006, prevedeva che le tariffe incentivanti
di cui all’art. 5, comma 2 ed all’art. 6, commi 2 e 3, fossero
aggiornate a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla
base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevati dall’ISTAT.
In esecuzione del DM 28 luglio 2005, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, adottava la deliberazione n. 188/2005, nella
quale, fra l’altro, individuava il soggetto attuatore, destinato ad
erogare concretamente le tariffe incentivanti e ad effettuare
verifiche e controlli.
Ciò premesso, la ricorrente presentava, nella vigenza del DM 28
luglio 2005, ma prima delle modifiche di cui al DM 6 febbraio 2006,
più domande per la realizzazione di impianti fotovoltaici di
potenza superiore a 50 kW e per la conseguente ammissione al regime
dell’incentivazione, ai sensi dell’art. 7 del DM 28.7.2005.
Successivamente alla presentazione delle istanze, con decreto del 6
febbraio 2006, sempre adottato dal Ministero per le Attività
Produttive d’intesa con quello dell’Ambiente, erano apportate una
serie di modifiche, integrazioni e precisazioni al pregresso DM del
28 luglio 2005.
In particolare, l’art. 4.1 del DM 6 febbraio 2006, sostituiva
l’art. 6.6 del DM 28 luglio 2005, che nella nuova versione, così
dispone:
L’aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui
all’art. 5, comma 2, lett. b), all’art. 6, comma 2, lett. b), e
all’art. 6, comma 3, lettera b) viene effettuato per ciascuno degli
anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo,
riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.
Inoltre, l’art. 8, comma 1, dispone che le modifiche o integrazioni
di cui all’articolo 4 e ad altri articoli del DM 6 febbraio 2.006,
si applicano
alle domande inoltrate successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005.
A seguito dell’adozione del DM 6.2.2006, l’Autorità apportava una
serie di modifiche alla deliberazione n. 188/2005, attraverso la
deliberazione n. 40/2006.
Contro il DM 6.2.2006 e la delibera 40/2006, l’esponente presentava
il ricorso, con il quale si denuncia che attraverso il combinato
disposto dell’art. 4.1 e 8.1 del DM 6 febbraio 2006, si sarebbe
eliminato, retroattivamente ed in maniera illeggittima,
l’adeguamento ISTAT delle tariffe incentivanti, prima assicurato
dall’art. 6.6. del DM 28.7.2005 nella sua originaria versione.
Alla sentenza del TAR lombardo che, di fatto, ha dato ragione al
ricorrente, è stata, comunque, proposta opposizione al Consiglio di
Stato, tuttora pendente; in attesa della pronuncia del Consiglio di
Stato, il GSE ha ritenuto di estendere gli effetti della sentenza,
riservandosi di ripetere quanto riconosciuto, in caso di riforma
della sentenza di primo grado.
Considerando che il tasso di variazione annuo (riferito ai
12 mesi dell'anno precedente) dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il 2007 è risultato
pari a 1,7%, per l'anno 2008, la tariffa base aggiornata (al netto
della eventuale riduzione e/o dell’eventuale incremento per
l'integrazione architettonica) sarà pari a 0,4695 €/kWh per lo
scambio sul posto e a 0,4853 €/kWh per la cessione in
rete.
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