È stata pubblicata sul sito ufficiale della Regione Puglia e la
nota, n. 815 del 24 gennaio 2008, esplicativa del decreto
legislativo, n. 163 del 12 aprile 2006, per gli aspetti relativi
alla ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 92.
L'articolo 92, comma 5, del d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così
dispone:
"Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a
base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione,
a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93,
comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori,
del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal
regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da
realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità
professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le
quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che
non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1,
lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri".
Alla luce delle irregolarità rilevate dalla Corte dei conti si
ritiene di segnalare alcuni punti fermi per poter correttamente
beneficiare degli incentivi previsti dall'articolo 92 del "codice"
e precisamente:
- è obbligatorio un valido atto regolamentare attuativo della
norma di legge che stabilisca criteri ragionevoli e coerenti con la
lettera e lo spirito della norma;
- i destinatari dell'incentivo possono essere soltanto quelli
contemplati dalla legge;
- l'incentivo è liquidabile soltanto a soggetti che hanno
realmente e documentalmente svolto le attività per le quali è
prevista l'incentivazione e nei limiti strettamente correlati al
loro effettivo apporto professionale (ad esempio in base agli
elaborati tecnici previsti dalla legge tangibilmente
prodotti);
- vanno senza dubbio esclusi gli appalti di servizi e di
forniture, individuati secondo le regole ermeneutiche comunitarie,
da qualsiasi forma di incentivo: in questi casi si rientra nel
doveroso espletamento di compiti istituzionali che possono essere
retribuiti solo e soltanto con i tassativi trattamenti
contrattuali. Ogni ulteriore riconoscimento extra ordinem, o in
applicazione non corretta di istituti legislativi o contrattuali a
fronte dell'espletamento di ordinarie mansioni, configura una
erogazione atipica e, come tale, foriera di danno erariale;
- con riferimento ai lavori e alle opere pubbliche è conveniente
verificare attentamente l'oggetto del contratto e tutti gli
elaborati tecnico-progettuali necessari e effettivamente
predisposti e rapportare, al risultato di tale verifica, il
riconoscimento e la liquidazione dell'incentivo;
- è necessaria, infine, particolare attenzione per verificare
eventuali contratti dissimulati nei quali, sotto la denominazione
di appalti di lavori, si nascondano in realtà appalti che, in
applicazione delle disposizioni sui contratti misti andrebbero
qualificati servizi e forniture, con l'unico obiettivo di aggirare
la norma e ottenere la liquidazione di compensi non ammessi dalle
vigenti disposizioni.
Per ulteriori dettagli scaricare la nota allegata alla notizia.
fonte www.regione.puglia.it
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