L’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, con la
determinazione n. 2 del 23
gennaio 2008 si è pronunciata sugli appalti riservati ai
disabili e sulle cooperative sociali.
L’Autorità ha fornito
indirizzi applicativi in merito
all’
articolo 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al
D.Lgs. n, 163/2006 riguardante la possibilità di riservare gli
appalti a laboratori protetti o nel contesto di programmi di lavoro
protetti, in deroga alle ordinarie condizioni di concorrenza, al
fine di promuovere l’integrazione dei disabili nel mercato del
lavoro.
Non essendo presenti nel nostro ordinamento gli istituti dei
laboratori protetti e dei programmi di lavoro protetti, l’Autorità
ha ritenuto che
possono partecipare agli appalti riservati i
soggetti giuridici che svolgono in via stabile e principale
un’attività economica organizzata, aventi fra le proprie finalità
quella dell’inserimento lavorativo dei disabili e che abbiano nel
proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili, che in
ragione della natura o gravità del loro handicap, non possono
esercitare un’attività professionale in condizioni normali.
Le
cooperative sociali - la cui disciplina, fatta salva
dalla citata norma, opera in un ambito distinto, rivolgendosi alla
più ampia categoria delle persone disagiate - possono anch’esse
partecipare agli appalti riservati nel rispetto delle suddette
condizioni.
L’Autorità ha, altresì, evidenziato la necessità di specificare nel
bando i requisiti, sia di ordine generale sia di ordine speciale,
nonché le specifiche tecniche, richiesti agli operatori economici
per gli appalti non riservati, pur nel rispetto del principio di
proporzionalità in considerazione dell’oggetto dell’appalto e
dell’obiettivo sociale sotteso.
In particolare l’Autorità ha precisato che:
- possono essere riconosciuti laboratori protetti ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. i soggetti che
possiedono cumulativamente i seguenti requisiti:
- essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della
vigente normativa, che esercita in via stabile e principale
un’attività economica organizzata;
- prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell’ente,
quella dell’inserimento lavorativo delle persone disabili;
- avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili
che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non
possono esercitare un’attività professionale in condizioni
normali;
- possono avvalersi della riserva a favore dei programmi di
lavoro protetti anche soggetti giuridici diversi dai laboratori
protetti che ricorrono, per l’esecuzione dello specifico appalto,
all’impiego, in numero maggioritario, di lavoratori disabili che,
in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non
possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali,
anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel
settore sociale;
- il ricorso alle procedure di cui all’art. 52 del codice
richiede:
- la pubblicazione del bando con la finalità di rendere noto
l’appalto ai soggetti interessati;
- la previsione dei requisiti di partecipazione (di ordine
generale e di ordine speciale) in maniera analoga agli appalti non
riservati nel rispetto del principio di proporzionalità.
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