QUANDO SI APPLICA IL BONUS “PRIMA CASA”

11/02/2008

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 30/E dell’1 febbraio 2008 interviene sul problema relativo alla vendita, effettuata entro cinque anni dalla data di acquisto, di un posto auto comprato con i benefici “prima casa”.
L’Agenzia precisa che la vendita comporta la perdita delle agevolazioni fruite; né il successivo acquisto, entro un anno, di un nuovo box dà diritto al credito d'imposta, previsto invece per gli immobili abitativi.
L'atto di acquisto della nuova pertinenza potrà godere dell'agevolazione “prima casa” soltanto se ricorrono i requisiti e le condizioni di legge (comma 3, nota II-bis, articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sul Registro, Dpr 131/1986).
Nell’ipotesi, poi, di riacquisto di un box auto in seguito alla cessione di un’altra autorimessa, pertinenziale alla cd. “prima casa”, sono riconosciuti i benefici fiscali di cui alla nota II-bis dell’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, in presenza delle condizioni ivi previste.

L'Agenzia, nella risoluzione in argomento dopo un'attenta ricostruzione dei dati normativi, chiarisce alcuni punti.
Innanzitutto, il regime agevolativo "prima casa" si applica per l'acquisto di immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale, e delle relative pertinenze, anche se comprate separatamente. L'alienazione dell'unità abitativa e/o delle pertinenze entro cinque anni dalla data di acquisto comporta la perdita dei benefici fiscali fruiti, a meno che non si compri, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da destinate ad abitazione principale.
Nel caso in esame, la vendita dell'immobile agevolato - il posto auto - non è seguita dall'acquisto di un'abitazione principale ma di un'altra pertinenza, il garage: ciò comporta la perdita del regime di favore.
Il riacquisto del box, quindi, non può beneficiare del credito d'imposta perché requisito essenziale per poterne usufruire è che entrambi gli atti di acquisto degli immobili possano godere dei benefici "prima casa" (articolo 7, comma 1, legge 448/1998). Condizione che, nel caso specifico, non si verifica, data la perdita del regime agevolativo per la vendita del posto auto.

Con la risoluzione, dunque, viene chiarito che:
  • la vendita della pertinenza (box auto) nel quinquennio dal relativo acquisto comporta la decadenza delle agevolazioni “prima casa”, fruite per l’acquisto della pertinenza, anche se entro un anno si compra un altro box pertinenziale, essendo garantita l’applicabilità di tali benefici fiscali unicamente per l’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale (comma 4 della nota II-bis dell’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986);
  • il riacquisto della nuova pertinenza, nel termine di un anno, non può beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 7 della citata legge 449/1998, che è riconosciuto unicamente per l’acquisto di un altro immobile abitativo;
  • l’atto di acquisto della nuova pertinenza può, invece, beneficiare di nuovo dell’agevolazione “prima casa”, in presenza delle condizioni della nota II-bis dell’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
A cura di Paolo Oreto


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