L’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione 30/E dell’
1
febbraio 2008 interviene sul problema relativo alla vendita,
effettuata entro cinque anni dalla data di acquisto, di un posto
auto comprato con i benefici “prima casa”.
L’Agenzia precisa che la vendita comporta la perdita delle
agevolazioni fruite; né il successivo acquisto, entro un anno, di
un nuovo box dà diritto al credito d'imposta, previsto invece per
gli immobili abitativi.
L'atto di acquisto della nuova pertinenza potrà godere
dell'agevolazione “prima casa” soltanto se ricorrono i requisiti e
le condizioni di legge (comma 3, nota II-bis, articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sul Registro, Dpr
131/1986).
Nell’ipotesi, poi, di riacquisto di un box auto in seguito alla
cessione di un’altra autorimessa, pertinenziale alla cd. “prima
casa”, sono riconosciuti i benefici fiscali di cui alla nota II-bis
dell’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986,
in presenza delle condizioni ivi previste.
L'Agenzia, nella risoluzione in argomento dopo un'attenta
ricostruzione dei dati normativi, chiarisce alcuni punti.
Innanzitutto, il regime agevolativo "prima casa" si applica per
l'acquisto di immobili non di lusso adibiti ad abitazione
principale, e delle relative pertinenze, anche se comprate
separatamente. L'alienazione dell'unità abitativa e/o delle
pertinenze entro cinque anni dalla data di acquisto comporta la
perdita dei benefici fiscali fruiti, a meno che non si compri,
entro un anno dalla vendita, un altro immobile da destinate ad
abitazione principale.
Nel caso in esame, la vendita dell'immobile agevolato - il posto
auto - non è seguita dall'acquisto di un'abitazione principale ma
di un'altra pertinenza, il garage: ciò comporta la perdita del
regime di favore.
Il riacquisto del box, quindi, non può beneficiare del credito
d'imposta perché requisito essenziale per poterne usufruire è che
entrambi gli atti di acquisto degli immobili possano godere dei
benefici "prima casa" (articolo 7, comma 1, legge 448/1998).
Condizione che, nel caso specifico, non si verifica, data la
perdita del regime agevolativo per la vendita del posto auto.
Con la risoluzione, dunque, viene chiarito che:
- la vendita della pertinenza (box auto) nel quinquennio dal
relativo acquisto comporta la decadenza delle agevolazioni “prima
casa”, fruite per l’acquisto della pertinenza, anche se entro un
anno si compra un altro box pertinenziale, essendo garantita
l’applicabilità di tali benefici fiscali unicamente per l’acquisto
di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale
(comma 4 della nota II-bis dell’art.1 della tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. 131/1986);
- il riacquisto della nuova pertinenza, nel termine di un anno,
non può beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 7 della
citata legge 449/1998, che è riconosciuto unicamente per l’acquisto
di un altro immobile abitativo;
- l’atto di acquisto della nuova pertinenza può, invece,
beneficiare di nuovo dell’agevolazione “prima casa”, in presenza
delle condizioni della nota II-bis dell’art.1 della tariffa, parte
prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
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