Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2008 è stato
pubblicato il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture 21
dicembre 2007, n. 272 recante “Regolamento recante norme per
l'individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica
dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai
fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 (1° luglio 2006).”
Il Regolamento, composto da 5 articoli, è stato emanato in
ottemperanza a quanto previsto all’articolo 253, comma 21 del
Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed entrerà in
vigore il 26 febbraio prossimo.
Ricordiamo che:
- l’originaria stesura del comma 21 dell’articolo 253 è stata
modificata dall’articolo 3, comma 1, lettera v) del decreto
legislativo 4 luglio 2007, n. 6 (primo decreto correttivo) e la
modifica consiste nel fatto che il decreto in argomento viene
emanato non d’intesa con l’Autorità ma sentita l’Autorità
stessa;
- il regolamento ha avuto parere positivo del Consiglio di Stato
reso nella adunanza dell’8 ottobre 2007.
L’articolo 253, comma 21 del Codice dei contratti e l’
articolo
1 del regolamento di cui al decreto oggetto della presente, -
al fine di rimediare a situazioni patologiche che sono emerse nella
prassi, e che hanno formato oggetto di contenzioso, anche
giudiziario, relative ad attestazioni SOA rilasciate sulla base di
falsi certificati di esecuzione lavori o false fatture - ,
prevedono una revisione straordinaria:
- dei certificati di lavori pubblici, di cui all'articolo 22,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 (riproposto nell’articolo 83 del nuovo Regolamento
generale di esecuzione e attuazione del codice di cui al D.P.R. 28
gennaio 2008, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale),
nonché i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima
della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- delle fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo
25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (riproposto nell’articolo 83 del
nuovo Regolamento generale di esecuzione e attuazione del codice di
cui al D.P.R. 28 gennaio 2008, in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale).
rilasciati prima dell’entrata in vigore del codice e, quindi prima
dell’
1 luglio 2006, e a decorrere da quando il sistema SOA è
entrato in vigore, vale a dire l’
1 marzo 2000.
Non si tratta di una verifica a campione, che è sempre possibile a
regime (art. 14, comma 3, DPR n. 34/2000 e art. 71, comma 4, del
nuovo regolamento generale di esecuzione e attuazione del codice di
cui al D.P.R. 28 gennaio 2008, in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale), ma di un controllo generalizzato, esteso a
tutte le attestazioni SOA rilasciate in un arco temporale di oltre
sei anni.
Sebbene le attestazioni SOA abbiano durata quinquennale, la norma
primaria non limita la revisione solo alle attestazioni vigenti, ma
a tutte quelle rilasciate a decorrere dal 1° marzo 2000, e dunque
anche a quelle che siano già scadute al momento in cui l’opera di
revisione ha inizio.
Con l’
articolo 2 viene previsto che entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del regolamento e, quindi entro il 25 aprile
2008, l'Autorità approva e comunica simultaneamente alle SOA, i
modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati relativi
ai certificati ed alle fatture. I modelli devono contenere i dati
elencati dall'articolo 4, comma 1, numeri da 1) a 8) delle lettere
a) e c), del decreto in modo da consentire alle amministrazioni
aggiudicatrici ed ai provveditorati regionali ed interregionali per
le opere pubbliche di apporre una dichiarazione sintetica di
conferma/non conferma e, in caso di non conferma parziale, di
indicare sinteticamente gli elementi non confermati, a tutela della
riservatezza dei dati in essi contenuti.
Il modello informatico base di trasmissione deve essere pubblicato
sul sito informatico dell'Autorità.
Viene, anche, precisato che per le attività previste dal presente
regolamento, le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti
esterni alla loro organizzazione aziendale.
Nei rimanenti
articoli 3, 4 e 5 vengono definite le sanzioni
a carico delle SOA, gli adempimenti a carico di altri soggetti e i
compiti del Ministero delle infrastrutture.
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