TERZO DECRETO CORRETTIVO

13/02/2008

Sembra che il Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, prima della nuova tornata elettorale, voglia lasciare il segno varando il III correttivo al Codice dei contratti.
D’altra parte il tempo è tiranno ed i due anni previsti nell’articolo 25, comma 3 della legge delega n. 62/2005 per poter apportare correzioni con il sistema dei decreti legislativi e, quindi, senza dover utilizzare la via ordinaria per l’approvazione di nuove leggi, scade alla fine del mese di giugno.
Il Ministro Di Pietro ha, quindi predisposto un terzo decreto correttivo che, a meno di ulteriori modifiche che potrebbe apportare il nuovo Governo nei mesi di maggio e giugno, dovrebbe essere l’ultimo (almeno con la veste di decreto legislativo) e che contiene alcuni aggiustamenti del codice stesso. Il decreto legislativo sarà portato al pre-consiglio di oggi e successivamente al Consiglio dei Ministri di Venerdì prossimo precisando che, in verità, si dovrebbe trattare di una approvazione non definitiva perché, comunque successivamente a questa prima approvazione e prima di quella definitiva, dovrebbero essere acquisiti il parere delle competenti commissioni di Camera e Senato, del Consiglio di Stato e della Conferenza delle Regioni.

Il terzo decreto correttivo contiene i seguenti cinque articoli:
  • art. 1 – Disposizioni correttive;
  • art. 2 – Disposizioni di coordinamento;
  • art. 3 – Disposizioni in materia di trasparenza;
  • art. 4 – Stazione unica appaltante;
  • art. 5 – Abrogazioni ed entrata in vigore.
Con il nuovo decreto correttivo vengono apportate alcune modifiche delle quali ricordiamo le seguenti.

Promotore nella Finanza di Progetto
Vengono di fatto riscritti gli articolo 153, a54 e 155 del Codice dei contratti con la previsione di un’unica fase in luogo delle tre attualmente previste; tale unica fase è successiva alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle proposte che devono riguardare opere inserite nella protrazione.
I concorrenti devono predisporre offerte contenenti un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’elenco generale degli intermediari Finanziari.
Le amministrazioni aggiudicatrici, tra le offerte pervenute, provvedono ad individuare con le modalità specificate agli articoli 154 e 155 del Codice dei contratti quella che ritengono di pubblico interesse, nominando promotore il soggetto che l’ha presentata. La nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta.

Riconoscimento a favore dei creditori
Con l’inserimento dell’articolo 117-bis ai creditori degli affidatari di contratti pubblici non è concesso alcun sequestro sul prezzo di appalto durante l’esecuzione dei contratti stessi, salvo che la stazione appaltante, con cui l’affidatario ha stipulato il contratto, riconosca che il sequestro non possa nuocere al regolare andamento e alla conclusione della prestazione. Possono essere sequestrate le somme che rimangono dovute ai suddetti affidatari dopo l’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità.

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
Con una modifica al primo comma dell’articolo 86 viene modificato inserendo un criterio per l’individuazione delle offerte anormalmente basse basato su quello attualmente in atto nella Regione Siciliana, ultimamente modificato con la legge n. 20 dello scorso mese di agosto 2007 che, però, conteneva un bug e che non consentiva, in alcuni casi l’aggiudicazione. Con il nuovo comma 1 dell’articolo 86, viene precisato che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il seguente procedimento. Dopo la fase di ammissione delle offerte, espresse in percentuale di ribasso fino alla terza cifra decimale), si sorteggia un numero compreso tra 11 e 40 incluso, che rappresenta la percentuale delle offerte di minor ribasso, tra quelle ammesse che saranno escluse. Si effettua un secondo sorteggio di numero compreso tra il primo estratto incluso e il numero 50 incluso, che rappresenta la percentuale delle offerte di maggior ribasso, tra quelle ammesse, che saranno escluse. Si calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte rimanenti con arrotondamento alla terza cifra decimale e la si incrementa dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Al numero così determinato si somma un “correttivo” determinato con il sorteggio di un terzo numero compreso nell’intervallo tra -0.5 a +0.5 compreso lo zero, ottenendo così la soglia di anomalia.

Stazione unica appaltante
Nell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo, viene proposta la stazione unica appaltante sulla scia di alcune normative regionali già in vigore.
Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e provinciali ed i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai Comuni metropolitani, che sono amministrazioni aggiudicatici, le attività di centrali di committenza.

A cura di Paolo Oreto


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