Sembra che il Ministro delle Infrastrutture
Antonio Di
Pietro, prima della nuova tornata elettorale, voglia lasciare
il segno varando il
III correttivo al Codice dei
contratti.
D’altra parte il tempo è tiranno ed i due anni previsti
nell’
articolo 25, comma 3 della legge delega n. 62/2005 per
poter apportare correzioni con il sistema dei decreti legislativi
e, quindi, senza dover utilizzare la via ordinaria per
l’approvazione di nuove leggi, scade alla
fine del mese di
giugno.
Il Ministro Di Pietro ha, quindi predisposto un terzo decreto
correttivo che, a meno di ulteriori modifiche che potrebbe
apportare il nuovo Governo nei mesi di maggio e giugno, dovrebbe
essere l’ultimo (almeno con la veste di decreto legislativo) e che
contiene alcuni aggiustamenti del codice stesso. Il decreto
legislativo sarà portato al
pre-consiglio di oggi e
successivamente al
Consiglio dei Ministri di Venerdì
prossimo precisando che, in verità, si dovrebbe trattare di una
approvazione non definitiva perché, comunque successivamente a
questa prima approvazione e prima di quella definitiva, dovrebbero
essere acquisiti il parere delle competenti commissioni di Camera e
Senato, del Consiglio di Stato e della Conferenza delle
Regioni.
Il terzo decreto correttivo contiene i seguenti cinque articoli:
- art. 1 – Disposizioni correttive;
- art. 2 – Disposizioni di coordinamento;
- art. 3 – Disposizioni in materia di trasparenza;
- art. 4 – Stazione unica appaltante;
- art. 5 – Abrogazioni ed entrata in vigore.
Con il nuovo decreto correttivo vengono apportate alcune modifiche
delle quali ricordiamo le seguenti.
Promotore nella Finanza di Progetto
Vengono di fatto riscritti gli articolo 153, a54 e 155 del Codice
dei contratti con la previsione di un’unica fase in luogo delle tre
attualmente previste; tale unica fase è successiva alla
pubblicazione di un avviso per la presentazione delle proposte che
devono riguardare opere inserite nella protrazione.
I concorrenti devono predisporre offerte contenenti un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da
società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e
iscritte nell’elenco generale degli intermediari Finanziari.
Le amministrazioni aggiudicatrici, tra le offerte pervenute,
provvedono ad individuare con le modalità specificate agli articoli
154 e 155 del Codice dei contratti quella che ritengono di pubblico
interesse, nominando promotore il soggetto che l’ha presentata. La
nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola
offerta.
Riconoscimento a favore dei creditori
Con l’inserimento dell’articolo 117-bis ai creditori degli
affidatari di contratti pubblici non è concesso alcun sequestro sul
prezzo di appalto durante l’esecuzione dei contratti stessi, salvo
che la stazione appaltante, con cui l’affidatario ha stipulato il
contratto, riconosca che il sequestro non possa nuocere al regolare
andamento e alla conclusione della prestazione. Possono essere
sequestrate le somme che rimangono dovute ai suddetti affidatari
dopo l’emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione ovvero di verifica di conformità.
Criteri di individuazione delle offerte anormalmente
basse
Con una modifica al primo comma dell’articolo 86 viene modificato
inserendo un criterio per l’individuazione delle offerte
anormalmente basse basato su quello attualmente in atto nella
Regione Siciliana, ultimamente modificato con la legge n. 20 dello
scorso mese di agosto 2007 che, però, conteneva un bug e che non
consentiva, in alcuni casi l’aggiudicazione. Con il nuovo comma 1
dell’articolo 86, viene precisato che, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni
appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata
secondo il seguente procedimento. Dopo la fase di ammissione delle
offerte, espresse in percentuale di ribasso fino alla terza cifra
decimale), si sorteggia un numero compreso tra 11 e 40 incluso, che
rappresenta la percentuale delle offerte di minor ribasso, tra
quelle ammesse che saranno escluse. Si effettua un secondo
sorteggio di numero compreso tra il primo estratto incluso e il
numero 50 incluso, che rappresenta la percentuale delle offerte di
maggior ribasso, tra quelle ammesse, che saranno escluse. Si
calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte rimanenti con arrotondamento alla terza cifra decimale e la
si incrementa dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predetta media. Al numero così determinato si somma
un “correttivo” determinato con il sorteggio di un terzo numero
compreso nell’intervallo tra -0.5 a +0.5 compreso lo zero,
ottenendo così la soglia di anomalia.
Stazione unica appaltante
Nell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo, viene proposta
la stazione unica appaltante sulla scia di alcune normative
regionali già in vigore.
Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di
controllo a tutela della trasparenza e legalità dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni
regionali e provinciali ed i Provveditorati interregionali alle
opere pubbliche possono svolgere, per conto e su richiesta degli
enti locali siti nei relativi territori, diversi dai Comuni
metropolitani, che sono amministrazioni aggiudicatici, le attività
di centrali di committenza.
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