Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile con la
lettera circolare prot. P157/4135 del 5
febbraio scorso, indirizzata ai Direttori regionali dei Vigili
del Fuoco ed ai Comandanti regionali dei Vigili del Fuoco, detta
alcuni chiarimenti in merito alle
caratteristiche del vano corsa
a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del
vano corsa per ascensore di soccorso.
Il Dipartimento, al fine di assicurare una corretta ed uniforme
applicazione del
D.M. 15 settembre 2005, fornisce alcuni
chiarimenti in merito al punto 3.3 - vani a prova di fumo
dell’allegato al citato decreto.
In particolare, nella lettera circolare viene precisato che è
consentito che il
filtro a prova di fumo sia unico per
l’accesso sia alle scale che all’impianto di sollevamento,
allorquando per gli impianti di sollevamento è prescritto il vano
corsa a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso
un unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni
ai fini antincendio. Viene, altresì, precisato che al punto 7 -
vani di corsa per ascensore antincendio - dell’allegato al D.M. 15
settembre 2005, tra le caratteristiche di cui devono essere in
possesso i vani è indicato che ad ogni piano, all’uscita
dell’ascensore, deve essere realizzata un’area dedicata di almeno 5
mq. aperta, esterna all’edificio, oppure, protetta da filtro a
prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del
compartimento e comunque non inferiore a REI 60.
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