Con la
circolare n. 7 del 5 febbraio scorso, l`
Inail
ha illustrato, per gli aspetti di propria competenza, le novità
riguardanti il Durc introdotte dal Decreto attuativo 24 ottobre
2007 e dalla successiva circolare ministeriale esplicativa n. 5 del
2008.
Nel ricordare che l’ambito di applicazione del Durc riguarda tutti
gli appalti pubblici, i lavori privati in edilizia soggetti a
denuncia di inizio attività e a permesso di costruire, i
finanziamenti per la realizzazione di investimenti comunitari, i
benefici normativi e contributivi e le attestazione SOA, la nota
richiama una prima
importante novità che riguarda i lavoratori
autonomi.
Infatti, dal 31 dicembre 2007, anche per tale categoria di
lavoratori, in caso di appalti pubblici e/o lavori privati edili, è
previsto l’obbligo di richiedere il Durc.
E’ stato poi confermato che, per il settore edile, gli organi
competenti al rilascio dello stesso sono le
Casse Edili
costituite da una o più associazioni di datori o prestatori di
lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Su tale punto l’Istituto fa, comunque, riserva di fornire ulteriori
chiarimenti con una successiva comunicazione.
Relativamente al
termine per il rilascio del certificato di
regolarità contributiva, questo è fissato in 30 giorni dalla
richiesta, non computandosi in tale termine i 15 giorni di
sospensione previsti per i fini istruttori, nonché per eventuali
regolarizzazioni contributive.
Quanto alla validità del Durc per i lavori privati in edilizia,
questa è trimestrale, mentre per le agevolazioni normative e
contributive in materia di lavoro e per le sovvenzioni comunitarie,
la validità è mensile. Negli altri casi, ovvero negli appalti
pubblici, il documento ha una validità limitata alla fase per la
quale è richiesto, ad esempio per la stipula del contratto, per il
pagamento del SAL e così via. L’eventuale uso fraudolento del Durc,
ovvero l’utilizzo del certificato che non risponda a verità, è
sanzionabile penalmente.
L’Inail ricorda che la regolarità contributiva deriva dalla
correntezza degli adempimenti contributivi, dalla corrispondenza
tra i versamenti effettuati e quelli accertati e dalla correttezza
degli obblighi di denuncia, compresi quelli che modificano ed
estendono la natura del rischio già coperto dall’assicurazione
obbligatoria.
Per la partecipazione alle gare d’appalto o ai fini della verifica
in fase di gara, lo scostamento tra somme dovute e versate deve
essere non grave. In sostanza, come già precisato nella circolare
ministeriale, la differenza tra dovuto e versato, con riferimento a
ciascun periodo di paga o contribuzione, non è grave se inferiore o
pari al 5%, o comunque inferiore a Euro 100,00. Non si è pertanto
in presenza di grave scostamento, anche se la percentuale è
superiore al 5%, ma sempre nei limiti di un debito contributivo
inferiore a Euro 100,00.
In presenza di una certificazione di regolarità contributiva con
scopertura non grave, in occasione di partecipazione ad una gara
d’appalto o di verifica dell’autodichiarazione, c’è tempo sino a 30
giorni dal rilascio del certificato per regolarizzare la posizione
debitoria. In tutti gli altri casi, la presenza di una scopertura,
anche non grave, comporta l’irregolarità dell’azienda, con
conseguente sospensione della pratica e invito a regolarizzare
entro 15 giorni.
Non comportano, inoltre, un ostacolo al rilascio del certificato i
crediti vantati dall’Istituto e già iscritti a ruolo, per i quali
sia stata disposta la sospensione della cartella a seguito di
ricorso amministrativo o giudiziario, i crediti non ancora iscritti
a ruolo con pendenza amministrativa, sino al rigetto del ricorso, o
con pendenza giudiziaria, sino al passaggio in giudicato della
sentenza ed, infine, gli aiuti di Stato non ancora rimborsati o
depositati presso un conto bloccato.
Relativamente alle irregolarità riscontrate con riferimento alle
norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, richiamate
dall’allegato A del Decreto sul Durc, sulla scorta di quanto
sostenuto nella circolare ministeriale n. 5/08, anche l’Inail
conferma che tali irregolarità sono da considerarsi ostative al
rilascio del Durc ai soli fini della fruizione dei benefici
normativi e contributivi.
Per benefici normativi e contributivi, riprendendo la posizione
ministeriale, si intendono i vantaggi economici riconosciuti da
norme specifiche in favore di particolari categorie di lavoratori,
che operano in deroga rispetto alla disciplina ordinaria.
Pertanto, sempre ai fini Inail, sono da escludere dall’ambito di
applicazione del Durc i benefici riconducibili:
- alla sospensione dei termini di versamento a causa di calamità
naturali;
- alla riduzione contributiva prevista in favore di determinati
territori o per specifici settori produttivi;
- all’assunzione di lavoratori con contratto di
apprendistato.
In quest’ultimo caso, infatti, l’aliquota agevolata del 10%
costituisce un elemento naturale per tale tipologia di
contratto.
Diversamente, rientrano nella disciplina del Durc gli sgravi
collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, come
ad esempio quelli previsti dai contratti di inserimento e mobilità
o le agevolazioni per l’oscillazione in riduzione del tasso medio
per prevenzione, nonché le particolari riduzioni contributive, tra
cui lo sconto edile dell’11,50% che, ricorda puntualmente
l’Istituto, non potrà essere applicato alla regolarizzazione
dell’anno 2007.
Per un quadro più esauriente dei benefici contributivi applicabili
all’Inail, si rimanda, unitamente alla circolare in oggetto,
all’apposito allegato, il quale riporta l’elenco completo delle
agevolazioni per la cui fruizione è necessario che i datori di
lavoro, oltre ad applicare integralmente la parte economica e
normativa del Ccnl di riferimento e a non essere soggetti a
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per la
violazione delle norme in materia di tutela delle condizioni di
lavoro, siano in possesso della regolarità contributiva nei
confronti di Inps e Inail e, per il settore edile, delle Casse
Edili.
Nel caso in cui l’Ente che certifica la regolarità contributiva sia
lo stesso che prevede l’agevolazione, ovvero sia la stazione
appaltante, la regolarità deve essere verificata senza alcun
adempimento cartaceo, fermo restando l’obbligo da parte del datore
di lavoro di presentare l’allegata autocertificazione che attesti
il possesso degli altri requisiti.
La parte conclusiva della nota è dedicata ad alcune istruzioni
operative; in particolare, viene ricordato che dal 1° gennaio 2008
l’obbligo di presentazione dell’autocertificazione ricade anche per
i benefici contributivi applicati in sede di regolazione del premio
2007, entro il termine fissato per presentare l’autoliquidazione
2007/2008.
Quanto alla verifica della regolarità contributiva nei confronti
degli altri Enti previdenziali, questa, avverte l’Istituto, potrà
essere effettuata successivamente al controllo della sussistenza
dei requisiti di regolarità nei propri confronti.
Fonte:
www.ance.it
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