Riferendoci alle norme varate dal Consiglio nazionale degli
architetti, la pubblicità volta ad informare il pubblico,
descrivendo la propria organizzazione ed esperienza professionale,
è ammessa con qualsivoglia mezzo ma a condizione che non diventi
pubblicità laudativa mentre è vietata qualsiasi offerta di tariffe
e prezzi.
Per quanto concerne gli ingegneri, il codice deontologico del 1988
non prevede norme precise sulla pubblicità e, dunque, l’unico
vincolo è rappresentato dal fatto che l’attività professionale non
deve tradursi in forme di autoesaltazione.
Ma, sia per gli ingegneri che per gli architetti resta il problema
tra i professionisti singoli, iscritti ai propri albi e tenuti al
rispetto, quindi, di alcune norme e le società di ingegneria non
vincolate ad alcun rispetto di norme o di codici deontologici.
Anche per i geometri si ha la stessa situazione descritta per gli
architetti e per gli ingeneri. In sintesi, sia gli architetti che
gli ingegneri e per i geometri potranno:
- presentare curriculum e attività svolte in un proprio sito web o
in un sito ospite senza, però offrire tariffe e prezzi per le
proprie prestazioni;
- partecipare a trasmissioni televisive e convegni senza che gli
stessi diventino autoreferenziali e senza preventiva comunicazione
al proprio consiglio di appartenenza;
- organizzare eventi o mostre senza alcuna proibizione per
eventuali sponsorizzazioni delle iniziative;
- predisporre una brochure ed altre pubblicazioni per divulgare le
proprie competenze e specializzazioni a condizione che non scadano
in forme di pubblicità.
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