Comuni esclusi dal beneficio introdotto dalla legge 27 dicembre
2006 n. 296 (finanziaria 2007) riguardante la
detrazione
d'imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di
riqualificazione energetica che aumentino il livello di
efficienza energetica degli edifici.
Questo è quanto emerso dalla risoluzione 33/E dello scorso 5
febbraio dell'Agenzia delle Entrate che, rispondendo al quesito di
un comune che, intenzionato ad adottare misure di contenimento dei
consumi energetici chiedeva di conoscere se:
- il Comune rientra tra i soggetti ammessi alla detrazione;
- la detrazione possa essere riconosciuta indipendentemente dalla
natura dell'attività prestata nell'edificio oggetto
dell'intervento, atteso che l'Ente locale esercita sia attività
istituzionali che attività commerciale;
- sia possibile fruire della detrazione per imposte diverse
dall'IRES.
In particolare, la risoluzione dell'Agenzia ha fatto presente che
il decreto del 19 febbraio 2007 adottato dal Ministro dell'economia
e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 344 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006, individuando, fra l'altro, i soggetti ammessi a godere della
detrazione (art. 2, comma 1), ossia:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone
fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
commerciale.
L'agenzia delle Entrate ha evidenziato che la detrazione del 55%,
essendo appunto una detrazione sul reddito e non un credito
d'imposta, è beneficiabile solo dai soggetti passivi IRPEF o IRES.
L'art. 73, al comma 1, lett. b) e c), del DPR n. 917 del 1986
(Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR) indica, in via
generale, tra i soggetti passivi all'imposta sul reddito delle
società (IRES):
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali;
Il successivo art. 74, al comma 1, prevede che
gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i
consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di
demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni
non sono soggetti all'imposta.
Per i motivi su esposti, il comune, non essendo soggetto
all'IRES, non può fruire di alcuna detrazione per la
riqualificazione del risparmio energetico.
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