Sono pervenute da Enti ed operatori del settore, richieste di
chiarimenti relative alle modalità con cui ottemperare all’obbligo
di vidimazione e numerazione dei registri di carico e scarico delle
imprese che trasportano e producono rifiuti, da eseguirsi a cura
della Camera di Commercio territorialmente competente, a partire
dal 13 febbraio 2008.
In particolare si fa riferimento al disposto dell’art. 2, comma
24bis del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato il comma 6 dell’art. 190
del D.Lgs. 152/06.
Questo Servizio ritiene che:
- i registri, attualmente in uso alle aziende, purché vidimati
dagli uffici amministrativi all’epoca competenti, possono
continuare ad essere utilizzati fino ad effettivo esaurimento;
- i registri, attualmente in uso alle aziende, ma non vidimati,
non potranno essere più utilizzati. In questo caso, occorrerà
presentare alla Camera di Commercio nuovi registri da numerare e
vidimare, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 24bis del
D.Lgs. 4/2008;
- i registri, vidimati ma non in uso, non potranno essere
utilizzati.
Per la numerazione e vidimazione di ogni registro,
indipendentemente dal numero di pagine, dovrà essere corrisposto
alla Camera di Commercio il diritto di segreteria di Euro 30,00.
Non si pagano la tassa di concessione governativa e l’imposta di
bollo.
a cura di www.regione.abruzzo.it
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