Settimana di passione per le
Norme tecniche delle
costruzioni che attendono i necessari passaggi alla Camera ed
al Senato relativi alla conversione in legge del Decreto-Legge n.
248/2007 ed in particolare dell’articolo 20 dello stesso; i lavori
dovrebbero svolgersi alla Camera nelle giornate di oggi e domani
per proseguire successivamente al Senato
Ovviamente, soltanto dopo l’approvazione si potrà conoscere il
testo definitivo del citato
articolo 20 ma se, come sembra,
dovesse passare la
linea proposta dalle Regioni, con il
nuovo testo, che proponiamo in allegato all’interno del verbale
della seduta della Conferenza unificata, sarebbero superate le
problematiche che in atto hanno portato ad interpretazioni e
pareri, in certi casi, diametralmente opposti.
Il nuovo articolo 20 proposto dalle Regioni sostituisce
l’originario comma unico con 6 commi nei quali, tra l’altro, viene
precisato quanto segue:
- con il comma 1 viene traslato il termine del 31 dicembre 2007,
previsto al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n, 186, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi
dell’articolo 3, comma 4.bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17 al 30 giugno 2009 e ciò val quanto dire che il periodo
transitorio in cui è possibile continuare ad utilizzare i decreti
ministeriali del 1996 viene traslato, appunto, al 30 giugno
2009;
- con il comma 2 viene precisato che successivamente all’entrata
in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio
2008, nel periodo transitorio sino al 30 giugno 2009 potranno
essere utilizzati non soltanto i D.M. del 1996 ma anche il D.M.
14/9/2005;
- con il comma 3 viene stabilito che in tutte le costruzioni già
iniziate, o per le quali le amministrazioni aggiudicatici abbiano
affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima
dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M.
14/1/2008 (5 marzo 2008) continua ad applicarsi la normativa
tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino
all’ultimazione dei lavori ed all’eventuale collaudo degli
stessi;
- al comma 4 viene precisato che le indicazioni di cui ai punti
precedenti non operano per le verifiche tecniche e le nuove
progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse
strategico ed a particolari opere infrastrutturali.
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