PROPOSTA DELLE REGIONI PER L’ARTICOLO 20

18/02/2008

Settimana di passione per le Norme tecniche delle costruzioni che attendono i necessari passaggi alla Camera ed al Senato relativi alla conversione in legge del Decreto-Legge n. 248/2007 ed in particolare dell’articolo 20 dello stesso; i lavori dovrebbero svolgersi alla Camera nelle giornate di oggi e domani per proseguire successivamente al Senato
Ovviamente, soltanto dopo l’approvazione si potrà conoscere il testo definitivo del citato articolo 20 ma se, come sembra, dovesse passare la linea proposta dalle Regioni, con il nuovo testo, che proponiamo in allegato all’interno del verbale della seduta della Conferenza unificata, sarebbero superate le problematiche che in atto hanno portato ad interpretazioni e pareri, in certi casi, diametralmente opposti.

Il nuovo articolo 20 proposto dalle Regioni sostituisce l’originario comma unico con 6 commi nei quali, tra l’altro, viene precisato quanto segue:
  • con il comma 1 viene traslato il termine del 31 dicembre 2007, previsto al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n, 186, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell’articolo 3, comma 4.bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 al 30 giugno 2009 e ciò val quanto dire che il periodo transitorio in cui è possibile continuare ad utilizzare i decreti ministeriali del 1996 viene traslato, appunto, al 30 giugno 2009;
  • con il comma 2 viene precisato che successivamente all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nel periodo transitorio sino al 30 giugno 2009 potranno essere utilizzati non soltanto i D.M. del 1996 ma anche il D.M. 14/9/2005;
  • con il comma 3 viene stabilito che in tutte le costruzioni già iniziate, o per le quali le amministrazioni aggiudicatici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2008 (5 marzo 2008) continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino all’ultimazione dei lavori ed all’eventuale collaudo degli stessi;
  • al comma 4 viene precisato che le indicazioni di cui ai punti precedenti non operano per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico ed a particolari opere infrastrutturali.
A cura di Paolo Oreto


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