La Gazzetta ufficiale n. 33 dell’11 febbraio 2008 pubblica il
decreto 21 dicembre 2007, n. 272, del Ministero delle
infrastrutture relativo al “Regolamento recante norme per
l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica
dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai
fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 ( 1° luglio 2006).
Come è noto, l’articolo 253, comma 21, del D. Lgs. n. 163/2006
prevede che un decreto del Ministero delle infrastrutture individui
criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati
attestanti la esecuzione di lavori pubblici e delle fatture
comprovanti l’esecuzione di lavori privati, utilizzati dalle
imprese ai fini del conseguimento delle attestazioni SOA.
rilasciate prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.
163/2006.
Si ritiene utile illustrare brevemente i cinque articoli di cui si
compone l’allegato Regolamento.
L’articolo 1 prevede che il Ministero delle infrastrutture e
l`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture verifichino, secondo i criteri, le modalità e
le procedure stabilite dal Regolamento stesso:
- i certificati di lavori pubblici e privati, rilasciati prima
dell`entrata in vigore del DPR n. 34/2000;
- i certificati di lavori pubblici e le fatture presentati dalle
imprese ai sensi del DPR n. 34/2000 qualora gli stessi siano stati
utilizzati per conseguire l`attestazione SOA dal 1° marzo 2000 al
1° luglio 2006 (entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006).
L’articolo 2 prevede gli adempimenti a carico dell’Autorità
e delle SOA; a queste ultime è fatto ancora divieto di ricorrere a
prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione
aziendale.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di cui
al DM 272/2007 (26 febbraio 2008), l’Autorità dovrà approvare, e
comunicare simultaneamente alle SOA, il modello informatico da
utilizzare per trasmettere al proprio Osservatorio i dati relativi
a certificati e fatture, modello che provvederà a pubblicare sul
proprio sito.
Entro 60 giorni da detta comunicazione le SOA devono trasmettere
all’Osservatorio presso l’Autorità i dati necessari a consentire la
verifica dei certificati e delle fatture.
L’articolo 3 prevede le sanzioni, pecuniarie ed
interdittive, che saranno adottate nei confronti delle SOA, qualora
queste, senza giustificato motivo, non trasmettano in tutto o in
parte, i dati relativi a certificati e fatture, nei modi e nei
tempi previsti, ovvero trasmettano dati non veritieri.
Ove necessario, l’Autorità inizia d’ufficio il procedimento per
l’irrogazione di dette sanzioni, contestando alla SOA gli addebiti
ed invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale
documentazione.
In sede di istruttoria l’Autorità può disporre audizioni ed
acquisizioni documentali nonché eseguire, senza preavviso,
ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l’adozione del
provvedimento da parte dell`Autorità rimane sospeso per il tempo
necessario allo svolgimento dell’istruttoria.
L’articolo 4 prevede gli adempimenti a carico di altri
soggetti.
L’Osservatorio dell’Autorità, infatti, trasmette i modelli
informatici compilati ed inviatigli dalle SOA a:
- Amministrazioni aggiudicatrici competenti, le quali, in
relazione a ciascun certificato di lavori pubblici - compresi i
certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10
febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell’Albo nazionale dei
costruttori - verificano e attestano la veridicità dei dati
elencati al comma 1, lettera a), dell’articolo 4;
- Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza
competente per territorio, il quale, in relazione alle fatture
presentate dalle imprese, verifica la veridicità dei dati indicati
al comma 1, lettera b), dell’articolo 4;
- Provveditorati regionali ed interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture competenti per
territorio, i quali, in relazione ai certificati di lavori privati
rilasciati ai sensi della citata legge n. 57/1962 e s.m.i.,
verificano e attestano la veridicità dei dati di cui al comma 1,
lettera c), dell’articolo 4.
Tutti i summenzionati soggetti entro 150 giorni dalla ricezione dei
modelli devono trasmettere all’Osservatorio i dati loro richiesti.
Le Amministrazioni ed i Provveditorati, qualora senza giustificato
motivo forniscano informazioni od esibiscano documenti non
veritieri, sono assoggettati alle sanzioni del caso.
L’articolo 5, infine, illustra i compiti svolti dal
Ministero delle infrastrutture e dall`Autorità.
L’Autorità, tramite i suoi uffici interni, ed il Ministero - una
volta compiuti gli eventuali, ulteriori accertamenti istruttori -
individuano i dati non confermati e li segnalano man mano al
Consiglio dell’Autorità.
Il Ministero e il Consiglio concordano i criteri di distribuzione
degli affari tra i rispettivi uffici; pertanto, l’Autorità, anche
sulla base delle segnalazioni pervenute dal Ministero, può
procedere alla sospensione in via cautelare dell’attestazione e può
richiedere alla SOA di procedere alla revoca dell’attestazione
stessa, tenendo conto dei dati risultati non veritieri.
Nel caso di inadempimento della SOA nel termine stabilito,
l’Autorità può revocare l’autorizzazione a suo tempo rilasciata
alla stessa, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del DPR n.
34/2000.
Il provvedimento ministeriale tanto auspicato dai vari operatori
del settore - dalle Stazioni appaltanti agli appaltatori stessi - e
fortemente sollecitato e sostenuto dall’Ance, garantendo una
migliore attenzione da parte delle SOA nell’istruttoria preliminare
al rilascio delle attestazioni, potrà offrire maggiore trasparenza
al vigente sistema di qualificazione delle imprese.
Occorre, tuttavia, non sottovalutare le fortissime perplessità sul
decreto ministeriale n. 272, espresse dall’Autorità con il
comunicato stampa del 12 febbraio 2008.
Secondo l’Autorità, il Ministero delle infrastrutture non ha preso
in considerazione, e quindi recepito nel decreto n. 272, il parere
da lei formulato giusto dietro sua specifica richiesta, parere che
l’Autorità sottolinea di aver reso sulla base della propria
esperienza ultracinquennale.
Le preoccupazioni dell’Autorità si riferiscono, in particolare, ad
alcune problematiche (quali la mancata chiarezza sui tempi della
verifica complessiva dei certificati, la certezza del controllo e
la impossibilità di verificare per prime le attestazioni SOA
attualmente in circolazione) che potrebbero allontanare o impedire
il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore.
Fonte:
www.ance.it
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