L’
Agenzia delle entrate con la
circolare 19 febbraio
2008, n. 12/E fa conoscere i profili interpretativi emersi nel
corso della manifestazione “
Telefisco 2008” del 29 Gennaio
2008 e le risposte ad ulteriori quesiti.
In particolare l’Agenzia delle Entrate interviene su due argomenti
di notevole importanza e precisamente sugli incentivi per le
ristrutturazioni edilizie e per gli
interventi finalizzati al
risparmio energetico e sul
regime fiscale per i contribuenti
minimi.
Sul primo argomento nel corso di “Telefisco 2008” sono state date
alcune risposte in merito a:
- aliquota Iva 10 per cento sulle manutenzioni ordinarie e
straordinarie;
- detrazione per il risparmio energetico (c.d. 55 per cento) -
Rateazione;
- detrazione per il risparmio energetico (c.d. 55 per cento) -
Esonero dall’a.q.e./a.c.e.
In particolare l’Agenzia delle Entrate precisa che
l’
applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento,
relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi
dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece,
si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati
nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione
d’imposta del 36% delle spese riguardanti gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e gli interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da
imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o
assegnazione dell’immobile.
Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione
in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente
dall’articolo 1, comma 19, della citata legge n. 244 del 2007.
Per quanto concerne, invece, la
possibilità di rateizzare la
detrazione per il risparmio energetico per un periodo superiore
al triennio, prevista dalla legge finanziaria 2008, l’Agenzia
precisa che tale possibilità ha efficacia a far data dal 1° gennaio
2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.
Per ultimo viene precisato che l’
esonero dalla redazione
dell’attestato di qualificazione energetica (a.q.e.)
o
dell’attestato di certificazione energetica (a.c.e.) per la
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità
immobiliari e per l'installazione di pannelli solari è efficace a
far data dal 1° gennaio 2008. Pertanto non può essere applicata in
relazione alle spese per gli interventi sopra indicati, sostenute
nel periodo di imposta 2007.
In merito poi al
regime fiscale per i contribuenti minimi
vengono date alcune risposte in merito al problema del limite dei
beni strumentali utilizzati e dele spese di albergo e ristorante
pagate dal professionista.
In merito al primo quesito l’Agenzia, con la citata circolare si
ritiene che i
beni strumentali solo in parte utilizzati
nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano
un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi” e viene
ribadito che ai fini della verifica dei requisiti di accesso al
regime i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50 per
cento del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse
percentuali di deducibilità contenute nel TUIR.
Sul secondo quesito l’Agenzia precisa che le
spese di albergo e
ristorante, normalmente riferibili alla sfera privata del
contribuente, potranno essere portate in deduzione per l’intero
importo pagato (a prescindere dalle limitazioni previste
dall’articolo 54, comma 5, del TUIR) qualora la stretta inerenza
delle stesse all’esercizio dell’attività sia dimostrabile sulla
base di criteri oggettivi.
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